Sentenza del 26/04/2016 n. 2324 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Tassista - Ricavi non dichiarati - Controlli su movimentazioni bancarie - Mancata visione delle scritture contabili da parte dell'Ufficio - Illegittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo. Sebbene i controlli bancari possano costituire uno strumento per individuare ricavi non dichiarati, l'Ufficio deve prima esaminare le scritture contabili, quando queste siano rilevanti per la ricostruzione del reddito. L'omessa visione della contabilità rende viziato l'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento IRPEF con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito imponibile, ritenendo non dichiarati alcuni ricavi sulla base dei controlli sulle movimentazioni bancarie. La contestazione si fondava sul fatto che l'Ufficio non aveva previamente preso visione delle scritture contabili del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39
La norma disciplina l'accertamento analitico e induttivo del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'utilizzo dei dati bancari per contestare ricavi non dichiarati deve essere accompagnato da un corretto esame della contabilità, ove esistente e rilevante; l'Ufficio non può fondare validamente la ripresa senza aver previamente verificato le scritture contabili.
Massime di principio
- I dati delle movimentazioni bancarie possono costituire elementi presuntivi per accertare ricavi non dichiarati, ma non sostituiscono automaticamente l'esame della contabilità del contribuente.
- Quando il contribuente è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, l'Amministrazione deve normalmente esaminarle prima di determinare il maggior reddito sulla base dei movimenti bancari.
- Un accertamento fondato esclusivamente su dati bancari, senza adeguata verifica della contabilità disponibile, può essere contestato per carenza istruttoria e motivazionale.
- La decisione non esclude in assoluto l'utilizzo delle movimentazioni bancarie, ma richiede che tale strumento sia inserito in un'istruttoria completa e coerente con la situazione contabile del contribuente.
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