Sentenza n. 699/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 4798/2025 del 21 gennaio 2025 con il quale il Dirigente dell’Area 5 - Urbanistica Sportello Unico Edilizia del Comune di Bassano del Grappa ha comunicato il divieto di prosecuzione dei lavori di cui alla s.c.i.a. presentata il 23 dicembre 2024 prot. n. 81526 ex art. 44, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 259 del 2003, per l’adeguamento tecnologico, privo di opere architettoniche e di modifiche fisiche dell’impianto per telefonia mobile VI719, già realizzato in modalità roof top sull’edificio sito in Bassano del Grappa, alla Via Verci n. 9, censito al fg.3 mappale 395; - del «Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobili e rete dati» approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 24 marzo 2022, ove interpretato secondo la tesi riportata nel provvedimento sub 1), nella parte in cui (art.7, comma 3), pur consentendo interventi di manutenzione ordinaria, impone il divieto di potenziamento (adeguamento tecnologico) degli impianti già esistenti e realizzati in talune zone tra cui la «zona A», tramite il rinvio all’allegato II, tav. B; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa la nota comunale prot. n. 95 del 2 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dei lavori relativi a una SCIA per l'adeguamento tecnologico di una stazione radio base esistente, nonché art. 7, comma 3, del regolamento comunale sulle stazioni radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’operatore ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base già autorizzata e realizzata, senza modifiche della struttura passiva, mediante riconfigurazione delle potenze e inserimento della tecnologia GSM900. L’ARPAV ha espresso parere radioprotezionistico favorevole. Il Comune ha vietato la prosecuzione dell’intervento, ritenendolo non ammissibile in quanto l’impianto ricadeva in una “zona A – vietata” ai sensi dell’art. 7, comma 3, del regolamento comunale, che consentiva agli impianti esistenti in tali zone soltanto interventi di ordinaria manutenzione, escludendo ogni potenziamento. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 259/2003 e illegittimità derivata del provvedimento per contrasto dell’art. 7, comma 3, del regolamento con la disciplina statale sull’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti; mancata partecipazione dei gestori alla formazione del regolamento; erronea qualificazione dell’intervento come non riconducibile alla manutenzione ordinaria; eccesso di potere per effetto espulsivo mascherato, sviamento verso finalità di tutela della salute e imposizione indiretta della delocalizzazione; violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, che vieta limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base e riserva allo Stato la disciplina dei limiti di esposizione elettromagnetica. Il Comune ha sostenuto che la SCIA non richiedesse il preavviso di rigetto, che il regolamento fosse legittimo e che l’intervento costituisse un potenziamento assimilabile alla realizzazione di un nuovo impianto, non consentito in zona A.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso che l’intervento potesse essere qualificato come mera manutenzione ordinaria: l’inserimento di antenne e parabole con differenti caratteristiche trasmissive e la riconfigurazione tecnologica eccedono le attività conservative e costituiscono potenziamento o adeguamento tecnologico. Tuttavia, proprio perché l’intervento riguardava un impianto esistente e già autorizzato, esso rientrava nella fattispecie di cui all’art. 45 d.lgs. n. 259/2003, soggetta a SCIA e a controllo successivo, non alla disciplina autorizzatoria prevista per i nuovi impianti dall’art. 44. Il Comune può disciplinare la localizzazione urbanistica e territoriale delle nuove stazioni radio base, nel rispetto della normativa statale, ma non può vietare in modo generalizzato l’adeguamento tecnologico di impianti esistenti, imponendone di fatto la delocalizzazione. L’art. 7, comma 3, del regolamento comunale è stato quindi annullato nella parte in cui vietava il potenziamento e l’adeguamento degli impianti esistenti in zona A, per contrasto con l’art. 45 d.lgs. n. 259/2003 e con i limiti della potestà regolamentare comunale previsti dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001. Il provvedimento comunale è stato annullato in via derivata. Il TAR ha inoltre ravvisato sviamento, poiché, dopo il parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPAV, il Comune non poteva imporre la delocalizzazione o perseguire ulteriori finalità di riduzione delle emissioni elettromagnetiche, materia riservata alla competenza statale. Il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto e gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 259/2003
Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale [...] una segnalazione certificata di inizio attività [...]
La norma assoggetta a SCIA l’adeguamento tecnologico e la modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici esistenti, prevedendo un controllo successivo dell’amministrazione; la potestà comunale non può escludere tale regime mediante un divieto regolamentare generalizzato.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi [...] viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento [...] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
Disciplina l’installazione di nuovi impianti e non può essere utilizzato per assimilare l’adeguamento tecnologico di un impianto esistente alla realizzazione di un nuovo impianto.
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 [...] con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio [...] e, in ogni caso, di incidere [...] sui limiti di esposizione [...] riservati allo Stato
La potestà regolamentare comunale in materia è subordinata alla normativa statale, consente la disciplina dell’insediamento urbanistico e territoriale ma non il divieto generalizzato di ammodernamento degli impianti esistenti né l’incidenza sui limiti di esposizione elettromagnetica.
art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
La manutenzione ordinaria ha finalità conservative e non comprende modifiche funzionali o l’introduzione di apparati con differenti caratteristiche trasmissive finalizzate all’adeguamento tecnologico.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La questione dell’applicabilità del preavviso di rigetto al procedimento relativo alla SCIA è stata assorbita, non essendo necessario deciderla ai fini dell’accoglimento.
Massime di principio
- L’adeguamento tecnologico o la modifica delle caratteristiche trasmissive di una stazione radio base già esistente e autorizzata rientra nel regime semplificato della SCIA previsto dall’art. 45 d.lgs. n. 259/2003, purché siano rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale.
- La potestà comunale di regolamentare la localizzazione delle stazioni radio base è funzionale al corretto insediamento urbanistico e territoriale e alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione, ma deve essere esercitata nel rispetto della disciplina statale e non può tradursi in un divieto generalizzato di adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.
- La disciplina comunale delle aree vietate o inidonee per l’installazione di nuovi impianti non può essere automaticamente applicata agli interventi di riconfigurazione o ammodernamento di impianti preesistenti, poiché questi non equivalgono alla realizzazione di un nuovo impianto.
- Dopo il parere radioprotezionistico favorevole dell’organismo competente, il Comune non può imporre la delocalizzazione di un impianto o vietarne l’ammodernamento per perseguire ulteriori finalità di riduzione delle emissioni elettromagnetiche, trattandosi di materia riservata alla competenza statale.
- L’inserimento di antenne o apparati con differenti caratteristiche trasmissive e la riconfigurazione funzionale di una stazione radio base eccedono la manutenzione ordinaria, che comprende soltanto interventi conservativi diretti a riparare, rinnovare, sostituire o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
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