Cassazione Civile, Sentenza n. 11484/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’indennizzo di Euro 1.125,00 per la durata irragionevole di un precedente procedimento di equa riparazione iniziato nel luglio 2010 davanti alla Corte d’appello di Perugia. La domanda presupposta era stata accolta dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 ottobre 2012; non essendo stato adempiuto il titolo, la ricorrente aveva poi avviato l’esecuzione, conclusasi con ordinanza di assegnazione divenuta definitiva il 20 luglio 2014. Il magistrato designato dalla Corte d’appello di Firenze aveva respinto la richiesta di indennizzo e la Corte, decidendo l’opposizione, aveva confermato il rigetto e condannato la ricorrente alle spese. Il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell’art. 2 della L. n. 89 del 2001: secondo la ricorrente, la durata della fase esecutiva avrebbe dovuto essere conteggiata dalla definitività del titolo nell’ottobre 2012 sino alla conclusione dell’esecuzione nel luglio 2014, anziché dalla notifica del precetto del 20 novembre 2013. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese perché il rigetto sarebbe dipeso da un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha applicato il principio secondo cui la fase esecutiva rilevante ai fini della durata indennizzabile inizia con la notifica del pignoramento, non con la notifica del titolo o del precetto, e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito. Le fasi di cognizione ed esecuzione si computano unitariamente, ma non si include il periodo di inerzia tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione: tale ritardo è distinto dal tempo del processo e non è indennizzabile attraverso il rimedio interno della L. n. 89 del 2001. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la compensazione delle spese è facoltativa e ammessa solo nei casi previsti dall’art. 92 c.p.c.; il giudice di merito non deve motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà, sicché la condanna alle spese non era censurabile. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. Non è stata resa la dichiarazione sul contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell’indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (non potendo riconoscersi alcun valore alla anteriore data di notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, come erroneamente sostenuto nel caso in esame dalla Corte d’appello di Firenze) e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (nella specie, con l’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva il 20 luglio 2014).
Ai fini dell’indennizzo Pinto, la fase esecutiva decorre dalla notifica del pignoramento e si conclude con la definitività della soddisfazione del credito; la notifica del titolo esecutivo o del precetto non ne segna l’inizio.
art. 491 c.p.c.
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell’indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (non potendo riconoscersi alcun valore alla anteriore data di notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, come erroneamente sostenuto nel caso in esame dalla Corte d’appello di Firenze) e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (nella specie, con l’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva il 20 luglio 2014).
La disposizione individua l’avvio della fase esecutiva rilevante, nel caso deciso, nella notificazione dell’atto di pignoramento.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 (qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2019, n. 4696).
La compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, è possibile per assoluta novità o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, nonché per sopravvenienze o incertezze di gravità ed eccezionalità comparabile.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Peraltro, la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti, nei limiti appena specificati, rientra pur sempre nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329).
La decisione di non compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione espressa; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo mancato esame della compensazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata, la fase esecutiva intrapresa per ottenere dallo Stato il pagamento dell’indennizzo decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento, non dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, e termina quando la soddisfazione del credito diviene definitiva.
- Ai fini del calcolo della durata indennizzabile, le fasi di cognizione ed esecuzione si considerano unitariamente, ma non si computa l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione, durante il quale il creditore è rimasto inerte. L’eventuale ritardo nell’esecuzione costituisce un pregiudizio autonomo, estraneo al rimedio interno previsto dalla L. n. 89 del 2001.
- La compensazione delle spese, oltre al caso di soccombenza reciproca, è ammessa nei casi tassativi indicati dall’art. 92, comma 2, c.p.c., inclusi l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti e situazioni sopravvenute o d’incertezza di gravità ed eccezionalità equivalente.
- Il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio della facoltà di compensare le spese; la condanna alle spese non è perciò censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata esaminata l’opportunità della compensazione.
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