Sentenza n. 799/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca in autotutela dell'autorizzazione per l'interramento di cavi elettrici, con ordine urgente di rimozione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari autorizzazione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha revocato l'autorizzazione rilasciata il 22 maggio 2025 per l'interramento di cavi elettrici nella recinzione del complesso residenziale e nel marciapiede adiacente, ordinando contestualmente la rimozione delle opere già ultimate e il ripristino dei luoghi. Hanno dedotto: la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca; la violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione quanto ai presupposti della revoca; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché l'autorizzazione originaria non aveva natura temporanea né risultava subordinata a prescrizioni. Nel giudizio, i ricorrenti hanno inoltre contestato l'integrazione postuma della motivazione operata dal Comune e dalla controinteressata mediante gli scritti difensivi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto illegittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché si trattava della rimozione di un atto ampliativo e non erano state adeguatamente esplicitate ragioni di urgenza; il contraddittorio avrebbe consentito ai destinatari di rappresentare la natura non temporanea dell'autorizzazione, l'assenza di prescrizioni e la natura delle opere quali opere di urbanizzazione primaria. Ha inoltre rilevato che la revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990 è un potere discrezionale esercitabile, nel caso di un provvedimento autorizzatorio, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di un mutamento imprevedibile della situazione di fatto, con necessità di una puntuale comparazione tra interessi pubblici e privati, anche in relazione al tempo trascorso. Il provvedimento impugnato si fondava su un errore circa la temporaneità dell'autorizzazione, non indicava concretamente i presupposti normativi della revoca, utilizzava riferimenti generici alla necessità di ripristinare la legalità e ometteva il bilanciamento degli interessi. Il giudice ha dichiarato inammissibili le ragioni ulteriori prospettate per la prima volta negli scritti difensivi, ribadendo il divieto di integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali. Ha lasciato ferma la possibilità per l'amministrazione di riesercitare il potere mediante riattivazione del procedimento, previa diversa istruttoria e adeguata motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio è necessaria, in linea generale, quando l'amministrazione intende adottare un atto di secondo grado incidente su una posizione di vantaggio, salvo ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate nella motivazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca è un potere discrezionale, con effetti ex nunc, esercitabile per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per un mutamento imprevedibile della situazione di fatto; per i provvedimenti autorizzatori non è ammessa la mera rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario. L'esercizio del potere richiede una motivazione puntuale e la comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, nel giudizio introdotto in sede cautelare quando la causa è matura per la decisione.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza è stato disposto per assicurare il rispetto dei termini a difesa della parte controinteressata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende adottare un atto di secondo grado che rimuove un precedente provvedimento ampliativo, deve comunicare l'avvio del procedimento, salvo che sussistano ragioni di urgenza specifiche e adeguatamente esplicitate nella motivazione dell'atto finale.
- La revoca di un provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 richiede la concreta individuazione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di un mutamento imprevedibile della situazione di fatto; non può essere fondata sulla mera rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario.
- L'esercizio del potere di revoca impone una motivazione puntuale e un'effettiva comparazione tra l'interesse pubblico alla rimozione, l'interesse privato alla conservazione del provvedimento e il tempo trascorso dalla sua adozione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta mediante atti processuali o scritti difensivi dell'amministrazione; le ragioni della decisione devono risultare dall'atto, salva l'integrazione desumibile dagli atti del procedimento o da un autonomo provvedimento di convalida nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
- L'annullamento di una revoca illegittimamente motivata non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché riattivi il procedimento sulla base di una diversa istruttoria, nel rispetto della partecipazione procedimentale e con adeguata motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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