Cassazione Penale, Sentenza n. 37807/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (vendita di 0,5 g di eroina per 20 euro). Tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), con la Corte d'appello che ha ritenuto la condotta "abituale" senza adeguata motivazione e sulla base di elementi insufficienti (una sola denuncia e la dichiarazione dell'acquirente che lo incontrava "come al solito"); 2) mancata motivazione sul punto d'appello relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. per l'esiguità del profitto; 3) vizio nella negazione delle attenuanti generiche, non avendo valutato l'incensuratezza, le condizioni di vita, il rito abbreviato e la modesta quantità ceduta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'accertamento dell'abitualità richiede la prova di almeno altri due reati della stessa indole, e l'accertamento incidentale deve essere supportato da motivazione razionale; la Corte d'appello non ha fornito tale spiegazione e non poteva basarsi sulla sola espressione generica "come al solito" o su una singola denuncia. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per integrare la motivazione. La Cassazione ha altresì rilevato la mancanza di motivazione sulla richiesta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (secondo motivo), e ha disposto che la Corte d'appello si pronunci anche su tale punto; il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato assorbito e rimesso alla valutazione del giudice di rinvio in funzione dell'esito delle questioni precedenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce il traffico/cedimento di sostanze stupefacenti; applicata nel caso per la vendita di 0,5 g di eroina.
codice penale, art. 131-bis
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che la causa ostativa dell'abitualità sussiste solo se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole e che tali fatti devono essere accertati o denunciati con adeguata motivazione quando l'accertamento è incidentale.
codice penale, art. 62, n. 4
Attenuante relativa alla modesta entità del profitto/utile del reato; la sentenza impugnata non ha motivato il rifiuto o il riconoscimento di questa attenuante, per cui il giudice di rinvio dovrà esprimersi sul punto.
Massime di principio
- La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa se si dimostra l'abitualità: occorrono almeno due reati successivi della stessa natura; il giudice deve motivare razionalmente l'accertamento, non può basarsi su affermazioni generiche.
- Una semplice denuncia non equivale automaticamente a precedenti accertati; per ritenere abituale il comportamento servono elementi processuali concreti e valutati in motivazione.
- Se la difesa domanda specifiche attenuanti (es. art. 62, n. 4), il giudice è obbligato a motivare il riconoscimento o il diniego; l'assenza di motivazione è motivo di annullamento e rinvio.
- Nelle difese future, è utile documentare l'assenza di condanne e la mancata esistenza di più fatti omogenei, evidenziare la modesta quantità e il basso profitto, e sollecitare una chiara motivazione se il giudice ritiene l'abitualità o nega attenuanti.
- Dichiarazioni generiche di terzi (es. "come al solito") hanno scarso valore probatorio per stabilire la reiterazione di reati e devono essere supportate da riscontri; la strategia difensiva dovrebbe mirare a mostrare l'assenza di accertamenti giudiziari su tali condotte.
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