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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29236/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’esercizio 2007, con cui l’ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito d’impresa derivante, da un lato, da una plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile della società nell’ambito di un’operazione di sale and lease back e, dall’altro, da fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto l’impugnazione della contribuente; la CTR aveva poi confermato l’annullamento dell’atto. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 86 TUIR e falsa applicazione dell’art. 2425-bis, comma 4, c.c., sostenendo che la plusvalenza da sale and lease back dovesse tassarsi integralmente nell’anno di realizzo e non ripartirsi lungo la durata della locazione finanziaria; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 109 TUIR, per avere la CTR recepito acriticamente una statuizione penale di non luogo a procedere in tema di fatture relative a un fornitore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che solo una parte dei lavori fatturati da altro fornitore era riferibile a un periodo antecedente al contratto di sale and lease back, mentre una fattura riguardava anche periodi successivi.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi secondo e terzo, rigettando il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alle fatture per operazioni inesistenti e ha rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Quanto alla plusvalenza da sale and lease back, ha confermato il principio per cui la ripartizione della plusvalenza lungo la durata del contratto è corretta. La Corte ha affermato che il giudice tributario non può limitarsi a recepire senza autonoma motivazione l’esito di un procedimento penale, perché nel processo tributario il giudice valuta autonomamente il complessivo quadro probatorio e può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni; inoltre ha ritenuto decisivo il mancato esame della circostanza temporale relativa ai lavori fatturati da un diverso fornitore.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo ai primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, dedotto per il terzo motivo.

  • art. 86 TUIR

    Non si applica alla plusvalenza da sale and lease back come cessione ordinaria; la plusvalenza va ripartita secondo la durata della locazione finanziaria, non tassata integralmente nell’anno di realizzo.

  • art. 2425-bis, comma 4, c.c.

    È la norma contabile che impone la ripartizione della plusvalenza da sale and lease back lungo la durata del contratto di locazione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La CTR non può fondare la decisione su una valutazione acritica di una pronuncia penale, ma deve autonomamente valutare il materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla contestazione delle operazioni inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni utilizzabili nel processo tributario.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato connessamente alla deducibilità/tassazione dei componenti reddituali e alle fatture contestate.

  • art. 83 TUIR

    Richiamato per il collegamento con i principi contabili internazionali nella determinazione del reddito imponibile.

  • art. 2425-bis c.c.

    Richiamato quale criterio di imputazione contabile coerente con la sostanza economica dell’operazione.

  • art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per evidenziare che nel processo tributario non sono ammessi testimoni, ma il giudice può comunque valorizzare presunzioni e altri elementi probatori.

  • D.M. 1 aprile 2009, n. 48, art. 2, comma 2

    Richiamato per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nei principi contabili internazionali.

  • Reg. (CE) n. 1606/2002

    Richiamato quale fonte dell’applicazione dei principi contabili internazionali.

Massime di principio

  • Nel sale and lease back la plusvalenza non va automaticamente trattata come quella di una normale compravendita: se l’operazione ha causa finanziaria e si inserisce in un contratto complesso, l’imputazione fiscale deve seguire la ripartizione contabile connessa alla durata della locazione finanziaria.
  • In mancanza di una specifica deroga tributaria, i criteri di imputazione contabile conformi alla sostanza economica dell’operazione possono governare anche la rilevanza fiscale del componente reddituale.
  • Nel processo tributario il giudice deve effettuare una valutazione autonoma del materiale probatorio e non può recepire acriticamente gli esiti di un procedimento penale, poiché la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario.
  • La prova delle operazioni inesistenti può essere fondata anche su presunzioni e sul complessivo quadro indiziario; il giudice deve esaminare criticamente tutti gli elementi offerti dall’ufficio e dal contribuente.
  • L’omesso esame di un fatto storico potenzialmente decisivo, specie se attinente alla collocazione temporale delle prestazioni fatturate rispetto all’operazione oggetto di verifica fiscale, può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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