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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in ordine all’istanza di cui alle diffide del -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, aventi ad oggetto la copertura delle spese per la somministrazione della terapia ABA, in favore del minore -OMISSIS-, a carico del SSN, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell'ASP di Cosenza di provvedere in ordine alla menzionata istanza, e per la condanna della stessa Azienda a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a; nonché per il risarcimento del danno derivante da indebito arricchimento.

Giustizia amministrativa202500661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze volte a ottenere la copertura, a carico del SSN, delle spese per la terapia ABA del minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza su più diffide, l'accertamento dell'obbligo dell'ASP di provvedere e la condanna dell'amministrazione all'erogazione della prestazione sanitaria, direttamente o indirettamente, entro un termine non superiore a trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Hanno inoltre domandato il risarcimento del danno derivante dall'inerzia dell'amministrazione e dall'omessa erogazione delle terapie comportamentali con metodo ABA, per le spese già sostenute e per quelle successive, nonché il risarcimento indicato come derivante da indebito arricchimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né la legittimità del silenzio, né la doverosità della prestazione sanitaria, né la domanda risarcitoria. Ha rilevato che le domande cumulate sono assoggettate a riti differenti: l'azione avverso il silenzio segue il rito speciale di cui all'art. 117 c.p.a., mentre le ulteriori domande, inclusa quella risarcitoria e quella di condanna all'erogazione della prestazione, richiedono una cognizione piena. In applicazione dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e dell'art. 117 c.p.a., ha quindi disposto la conversione dal rito speciale al rito ordinario, in attuazione dei principi di concentrazione ed effettività della tutela. La causa dovrà proseguire mediante udienza pubblica da fissarsi previa presentazione di istanza di fissazione dell'udienza o istanza di prelievo, secondo l'ordine di deposito delle istanze presso la Sezione. La decisione sulle spese è stata riservata al merito.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il cumulo di più domande assoggettate a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario.

    In applicazione dei principi di concentrazione e di effettività della tutela, il cumulo di domande soggette a riti diversi determina la trattazione unitaria secondo il rito ordinario.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio si converte in quello ordinario qualora siano proposte domande connesse che richiedono una cognizione piena, incompatibile con le forme celeri della camera di consiglio.

    La proposizione, insieme all'azione contro il silenzio, di domande connesse soggette a cognizione piena comporta la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario.

  • art. 71 c.p.a.

    L'udienza pubblica di merito deve essere fissata secondo le regole generali, previa istanza di fissazione dell'udienza o istanza di prelievo.

Massime di principio

  • Quando con l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione sono cumulate domande connesse, soggette a riti diversi e richiedenti una cognizione piena, il giudice deve convertire il rito speciale ex art. 117 c.p.a. in rito ordinario, così da assicurare la trattazione unitaria delle pretese in attuazione dei principi di concentrazione e di effettività della tutela.
  • La domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di erogare una prestazione e la domanda risarcitoria, se connesse all'azione avverso il silenzio, non possono essere esaminate nelle forme celeri della camera di consiglio quando richiedono una cognizione piena; esse devono essere trattate unitariamente nel rito ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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