Cassazione Penale, Sentenza n. 28751/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale apparente: il provvedimento impugnato non esponeva in modo chiaro i passaggi logico-giuridici e la valutazione delle circostanze concrete. Ha quindi annullato l'ordinanza del 31/05/2022 e ha rinviato il giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Catania per un nuovo esame con una motivazione completa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nucifora aveva chiesto la modifica delle prescrizioni limitative dei movimenti previste dal provvedimento di affidamento in prova (3/3/2021), per poter svolgere la propria attività lavorativa anche nella provincia di Ragusa. Sosteneva che le restrizioni (consentendo il lavoro solo nelle province di Messina e Siracusa) penalizzavano illogicamente la sua attività lavorativa e ostacolavano il suo reinserimento sociale. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta limitandosi a richiamare i provvedimenti precedenti senza esplicitare i passaggi logici e le specifiche ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione ai sensi di tale disposizione, riconoscendo la competenza della Corte di Cassazione e trasmettendo gli atti
Massime di principio
- La motivazione del provvedimento deve esporre chiaramente i passaggi logici e la valutazione delle circostanze concrete: decisioni che si limitano a enunciare un risultato possono essere annullate per carenza motivazionale.
- Quando una misura alternativa (es. affidamento in prova) limita i movimenti per ragioni di controllo, il giudice deve bilanciare esplicitamente queste esigenze con il diritto al lavoro e gli obiettivi di reinserimento sociale del beneficiario.
- Se le prescrizioni della misura alternativa incidono in modo sproporzionato sull'attività lavorativa, il giudice deve valutare la proporzionalità e, se necessario, modificare le restrizioni per non compromettere il percorso di reinserimento.
- Il giudice di merito può riqualificare il tipo di impugnazione (ex art. 568, comma 5 c.p.p.) e trasmettere gli atti alla Corte competente quando ritiene che la competenza spetti ad un altro giudice.
- In situazioni simili, il ricorrente dovrebbe documentare concretamente l'impatto delle restrizioni sull'attività lavorativa e chiedere al giudice una motivazione puntuale sulle ragioni del rigetto, per agevolare il sindacato di legittimità in caso di impugnazione.
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