Cassazione Civile, Ordinanza n. 06818/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce dalla vendita di terreni edificabili sita in Bovegno. L'acquirente sosteneva che, nel contratto del 31 gennaio 2003, la venditrice avesse garantito l'esistenza di un accesso alla strada comunale tramite una servitù di passaggio o comunque mediante un titolo autorizzativo del Comune; poiché tale accesso non sarebbe stato effettivamente disponibile, chiedeva l'accertamento del trasferimento della proprietà, la trascrizione della sentenza, la condanna al pagamento del saldo prezzo, la riduzione del prezzo per la mancata costituzione dell'accesso e il risarcimento del danno. Il Tribunale accolse in parte la domanda, ritenendo il contratto una compravendita e disponendo la riduzione del prezzo. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione della venditrice. In cassazione l'erede della venditrice dedusse: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che i giudici avessero deciso su un tema diverso da quello della servitù di passaggio domandata dall'attore; 2) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante l'accettazione comunale della proposta bonaria del 1999 e la clausola con cui l'immobile era venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava; 3) errore nel qualificare tali clausole come clausole di stile; 4) errore nel ritenere il fondo privo di accesso alla strada comunale a causa della scarpata e del guard rail; 5) errore nella lettura della CTU e nel ritenere il visto comunale un mero visto e non un'accettazione; 6) violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. per il mancato riconoscimento degli interessi sul saldo prezzo. La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché il giudice di merito aveva solo riqualificato la domanda, applicando il principio iura novit curia senza violare il divieto di ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto, perché diretti a sollecitare una nuova interpretazione del contratto e delle prove, attività riservate al giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali rilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo per genericità, poiché non erano specificati né la natura degli interessi richiesti né la decorrenza, a fronte dell'accertamento di primo grado limitato all'obbligo di pagamento del saldo e della conseguente compensazione tra dare e avere dovuta alla riduzione del prezzo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato; la Corte ha confermato integralmente la sentenza d'appello, condannando la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. In motivazione, il primo motivo è stato respinto nel merito perché la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la domanda e applicato il principio iura novit curia; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rimettere in discussione l'interpretazione del contratto, la valutazione delle prove e la portata della CTU, temi riservati al giudice di merito, oltre che per genericità quanto alla domanda sugli interessi.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il divieto di ultrapetizione opera solo se il giudice attribuisce un bene diverso o pronuncia su questioni estranee al thema decidendum; non è violato quando il giudice riqualifica giuridicamente i fatti dedotti e la domanda sostanziale rimane la stessa.
art. 113 c.p.c.
Il giudice può individuare d'ufficio le norme applicabili e porre a fondamento della decisione principi diversi da quelli richiamati dalle parti, in applicazione del principio iura novit curia.
art. 1362 c.c.
La censura in cassazione richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito.
art. 1363 c.c.
Il giudizio sull'interpretazione negoziale resta accertamento di fatto riservato al merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali o per motivazione illogica o mancante.
art. 1364 c.c.
Richiamato unitamente agli altri criteri ermeneutici, non è stato ritenuto violato dalla ricorrente perché la doglianza si risolveva in una diversa lettura del contratto.
art. 1365 c.c.
Richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale, senza una specifica indicazione del loro concreto malgoverno da parte del giudice di merito.
art. 1366 c.c.
La ricorrente non ha spiegato in quale modo il giudice si sarebbe discostato dal criterio della buona fede nell'interpretazione del contratto.
art. 1367 c.c.
Il motivo era inammissibile perché non denunciava specificamente la violazione del canone di conservazione del contratto.
art. 1368 c.c.
La mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa non consente il sindacato di legittimità sulla lettura dell'atto negoziale.
art. 1369 c.c.
La Corte ha escluso la violazione dei canoni interpretativi per mancanza di specifica censura sui singoli criteri invocati.
art. 1370 c.c.
Richiamato nel complesso dei canoni ermeneutici, ma non specificamente e utilmente dedotto come violato.
art. 1282 c.c.
La doglianza sugli interessi è stata dichiarata inammissibile per genericità, poiché non era chiarito quale credito di interessi fosse stato domandato e da quale decorrenza.
art. 1284 c.c.
La mera affermazione che un credito di denaro liquido ed esigibile produca interessi non basta, se non si indicano natura e decorrenza del credito azionato.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per carenza di esposizione dei fatti è stata respinta perché il ricorso conteneva una sommaria ma efficace narrazione della vicenda.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata riproduzione testuale degli atti non è di per sé causa di inammissibilità se il tipo di vizio denunciato e le ragioni della censura risultano chiaramente individuabili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non consente di trasformare in vizio di violazione di legge una censura che in realtà investe l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sull'interpretazione del contratto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è nei limiti consentiti dall'attuale formulazione della norma; non è ammesso un nuovo esame del merito probatorio.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 42 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato per escludere che l'accordo bonario comunale si fosse tradotto in una convenzione validamente approvata dal Consiglio comunale.
art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato per escludere che il visto o l'accettazione informale costituissero un valido atto autorizzativo del responsabile del servizio.
Massime di principio
- Il divieto di ultrapetizione non è violato se il giudice, a fronte dei fatti allegati e della domanda sostanziale, li qualifica giuridicamente in modo diverso senza attribuire un bene ulteriore o eterogeneo rispetto a quello richiesto.
- In cassazione, la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quali criteri ermeneutici sono stati violati e in che cosa consista lo scostamento del giudice di merito; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo negoziale.
- L'interpretazione del contratto e la valutazione delle prove, inclusa la CTU, sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità sotto la veste di violazione di legge.
- La censura relativa agli interessi su un credito di denaro deve essere specifica quanto a natura del credito, decorrenza e petitum; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
- Ai fini del controllo di legittimità, il giudice può attribuire alle espressioni usate dalle parti il significato sostanziale che emerge dalla domanda e dal complesso degli atti, nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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