Cassazione Civile, Sentenza n. 24058/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA e sanzioni (anno 2009) relativo ad acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA. La controversia verteva sulla legittimità dell'art. 1, comma 109, della legge n. 311/2004 che imponeva un meccanismo di autofatturazione a carico del cessionario e rendeva indetraibile l'IVA pagata su tali acquisti. La ricorrente deduceva violazioni dei principi di neutralità, non discriminazione e parità di trattamento ex artt. 10 e 113 TFUE, nonché di disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e della Costituzione, chiedendo la disapplicazione della norma nazionale.
La decisione
Prima il tribinale e poi la Commissione tributaria regionale dell'Umbria avevano respinto il ricorso e l'appello, ritenendo la norma compatibile con i principi costituzionali e dell'Unione poiché l'imprenditore acquirente poteva trasferire l'imposta sul consumatore finale. Tuttavia, prima dell'udienza di cassazione la ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia rituale al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018). La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ha compensato le spese di lite e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. Non è stata resa alcuna pronuncia sul merito delle questioni di compatibilità normativa con il diritto dell'UE o con la Costituzione.
Norme richiamate
legge n. 311 del 2004
La Commissione tributaria regionale ritenne che la disposizione che prevedeva autofatturazione e indetraibilità dell'IVA non fosse in contrasto con i principi costituzionali o con il diritto unionale, poiché l'imprenditore poteva trasferire l'imposta sul consumatore; la Corte di cassazione non ha deciso il merito per estinzione del giudizio
Direttiva 2006/112/CE
art. 1, par. 2, comma 2; art. 2, par. 1, lett. a)
La ricorrente invocava la direttiva in relazione ai principi di neutralità e parità di trattamento; la Commissione regionale aveva ritenuto l'orientamento applicabile ma non contrario alla norma nazionale nella fattispecie, senza che la cassazione pronunciassesi sul merito
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Gli artt. invocati riguardano i principi di coordinamento e procedure in materia fiscale e i principi di diritto dell'UE invocati dalla ricorrente; non vi è stata una pronuncia di cassazione sul punto a causa della rinuncia
Costituzione italiana
La ricorrente sosteneva che la normativa nazionale dovesse essere interpretata in conformità al diritto europeo; nessuna decisione di merito è stata assunta dalla Cassazione a seguito dell'estinzione
D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l'applicabilità dell'obbligo, previsto da tale norma, di versare una somma addizionale sul contributo unificato
decreto-legge n. 119/2018, conv. con legge n. 136/2018
La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista da questa norma, gesto che ha determinato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio
codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Articoli richiamati dalla ricorrente come fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme e regole ermeneutiche; la Corte non ha esaminato il merito di tali censure per effetto della rinuncia
Massime di principio
- Se il ricorrente aderisce a una 'definizione agevolata' e rinuncia al ricorso prima dell'udienza, il giudizio viene dichiarato estinto e non si ottiene una pronuncia di merito sulla legittimità della norma impugnata.
- Le norme che prevedono autofatturazione e limitano la detraibilità dell'IVA sugli acquisti da soggetti non soggetti passivi possono essere considerate compatibili con il diritto dell'UE quando l'imposta può essere trasferita sul consumatore finale; tuttavia, la questione richiede un accertamento sul merito che non è automatico.
- La rinuncia al ricorso deve essere rituale (sottoscritta dalla parte e dal difensore, comunicata alle controparti e intervenuta prima dell'udienza) per determinare l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione per rinuncia può comportare la compensazione delle spese di lite e può escludere l'applicabilità di sanzioni/proventi aggiuntivi previsti da norme processuali (es. art.13 D.P.R. n.115/2002), ma non produce un precedente sostanziale sul punto di diritto sostanziale.
- Se si cerca una pronuncia favorevole sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto europeo, è necessario evitare la definizione della controversia tramite strumenti di composizione agevolata che determinano la rinuncia al giudizio; in caso contrario, la questione rimane irrisolta in sede giurisdizionale
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