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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24058/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA e sanzioni (anno 2009) relativo ad acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA. La controversia verteva sulla legittimità dell'art. 1, comma 109, della legge n. 311/2004 che imponeva un meccanismo di autofatturazione a carico del cessionario e rendeva indetraibile l'IVA pagata su tali acquisti. La ricorrente deduceva violazioni dei principi di neutralità, non discriminazione e parità di trattamento ex artt. 10 e 113 TFUE, nonché di disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e della Costituzione, chiedendo la disapplicazione della norma nazionale.

La decisione

Prima il tribinale e poi la Commissione tributaria regionale dell'Umbria avevano respinto il ricorso e l'appello, ritenendo la norma compatibile con i principi costituzionali e dell'Unione poiché l'imprenditore acquirente poteva trasferire l'imposta sul consumatore finale. Tuttavia, prima dell'udienza di cassazione la ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia rituale al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018). La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ha compensato le spese di lite e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. Non è stata resa alcuna pronuncia sul merito delle questioni di compatibilità normativa con il diritto dell'UE o con la Costituzione.

Norme richiamate

  • legge n. 311 del 2004

    La Commissione tributaria regionale ritenne che la disposizione che prevedeva autofatturazione e indetraibilità dell'IVA non fosse in contrasto con i principi costituzionali o con il diritto unionale, poiché l'imprenditore poteva trasferire l'imposta sul consumatore; la Corte di cassazione non ha deciso il merito per estinzione del giudizio

  • Direttiva 2006/112/CE

    art. 1, par. 2, comma 2; art. 2, par. 1, lett. a)

    La ricorrente invocava la direttiva in relazione ai principi di neutralità e parità di trattamento; la Commissione regionale aveva ritenuto l'orientamento applicabile ma non contrario alla norma nazionale nella fattispecie, senza che la cassazione pronunciassesi sul merito

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Gli artt. invocati riguardano i principi di coordinamento e procedure in materia fiscale e i principi di diritto dell'UE invocati dalla ricorrente; non vi è stata una pronuncia di cassazione sul punto a causa della rinuncia

  • Costituzione italiana

    La ricorrente sosteneva che la normativa nazionale dovesse essere interpretata in conformità al diritto europeo; nessuna decisione di merito è stata assunta dalla Cassazione a seguito dell'estinzione

  • D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l'applicabilità dell'obbligo, previsto da tale norma, di versare una somma addizionale sul contributo unificato

  • decreto-legge n. 119/2018, conv. con legge n. 136/2018

    La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista da questa norma, gesto che ha determinato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Articoli richiamati dalla ricorrente come fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme e regole ermeneutiche; la Corte non ha esaminato il merito di tali censure per effetto della rinuncia

Massime di principio

  • Se il ricorrente aderisce a una 'definizione agevolata' e rinuncia al ricorso prima dell'udienza, il giudizio viene dichiarato estinto e non si ottiene una pronuncia di merito sulla legittimità della norma impugnata.
  • Le norme che prevedono autofatturazione e limitano la detraibilità dell'IVA sugli acquisti da soggetti non soggetti passivi possono essere considerate compatibili con il diritto dell'UE quando l'imposta può essere trasferita sul consumatore finale; tuttavia, la questione richiede un accertamento sul merito che non è automatico.
  • La rinuncia al ricorso deve essere rituale (sottoscritta dalla parte e dal difensore, comunicata alle controparti e intervenuta prima dell'udienza) per determinare l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione per rinuncia può comportare la compensazione delle spese di lite e può escludere l'applicabilità di sanzioni/proventi aggiuntivi previsti da norme processuali (es. art.13 D.P.R. n.115/2002), ma non produce un precedente sostanziale sul punto di diritto sostanziale.
  • Se si cerca una pronuncia favorevole sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto europeo, è necessario evitare la definizione della controversia tramite strumenti di composizione agevolata che determinano la rinuncia al giudizio; in caso contrario, la questione rimane irrisolta in sede giurisdizionale

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