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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43247/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato la sua domanda di rideterminazione della pena dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 181 comma 1-bis del Dlgs. n. 42/2004. Sostiene che, a seguito dell'incostituzionalità, si applicherebbe la previsione meno grave dell'art. 181 comma 1 del Dlgs. 42/2004, che rinvia quoad poenam all'art. 44 lett. c) del DPR 380/01; secondo la ricorrente il giudice avrebbe equivocato l'intervallo edittale (attribuendo erroneamente l'importo di euro 51.645,00 quale minimo edittale invece che come massimo), e sulla base di tale errore avrebbe escluso la rideterminazione della pena ritenendo che l'applicazione della fattispecie alternativa sarebbe stata in concreto più gravosa, con violazione del principio del favor rei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte fondamentale, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame. La Corte ha rilevato che: (i) per effetto della modifica normativa e del DL convertito la sanzione pecuniaria di cui all'art. 44 lett. c) del DPR 380/01 è attualmente nell'intervallo compreso tra euro 30.986,00 e euro 103.290,00 (da cui deriva che sia il giudice di merito sia la ricorrente avevano errato nell'individuazione del minimo edittale); (ii) soprattutto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 181 comma 1-bis del Dlgs. 42/2004, il reato paesaggistico deve essere trattato secondo il regime delle contravvenzioni (quindi con complessivo trattamento sanzionatorio più favorevole), per scelta legislativa che distingue delitti e contravvenzioni; non può dunque essere applicato un trattamento tipico dei delitti, pena che la Corte ha qualificato come illegale e rilevabile d'ufficio. Di conseguenza la sentenza è annullata con rinvio perché il giudice di merito ridetermini la pena alla luce del quadro normativo e dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181

    dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 181 comma 1-bis

    La Corte ritiene che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1-bis, si debba applicare il comma 1 che rinvia quoad poenam alla disciplina delle contravvenzioni; conseguentemente è necessario applicare il complessivo regime contravvenzionale, più favorevole rispetto a quello delittuoso

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 comma 1 lett. c)

    la pena dell'ammenda ivi prevista corrisponde attualmente all'intervallo edittale compreso tra euro 30.986,00 e euro 103.290,00

    La Corte chiarisce l'intervallo edittale aggiornato in ragione della modifica normativa e del DL convertito; tale articolo è richiamato quoad poenam dall'art. 181 comma 1 del Dlgs. 42/2004

  • Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32 comma 47

    "le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 sono incrementate del cento per cento"

    La Corte utilizza questa disposizione per spiegare l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 DPR 380/01, da cui deriva l'attuale intervallo edittale

Massime di principio

  • Se una norma che prevedeva un trattamento sanzionatorio più grave è stata dichiarata incostituzionale, va applicata la disposizione residua o alternativa che disciplina la fattispecie, ma occorre valutare se essa comporti l'applicazione del complessivo regime (delittuoso o contravvenzionale) e non solo la singola previsione di pena quoad poenam
  • Quando la modifica di qualificazione giuridica di un reato (es. da delitto a contravvenzione) deriva da una sentenza di incostituzionalità, il giudice di merito deve applicare l'intero regime previsto per le contravvenzioni se questo è più favorevole; l'applicazione di un trattamento tipico dei delitti sarebbe illegale
  • Prima di valutare l'entità della pena, verificare eventuali interventi normativi (decreti-legge, conversioni, aumenti percentuali) che hanno modificato gli intervalli edittali: ciò può incidere sul confronto favor rei
  • L'errata determinazione dell'intervallo edittale da parte delle parti o del giudice può essere rilevata in Cassazione e può portare all'annullamento quando tale errore incide sulla decisione di merito
  • La violazione del principio del favor rei deve essere valutata considerando la concreta applicazione del complessivo regime sanzionatorio: il confronto non si limita alla tipologia di pena (reclusione vs arresto/ammenda) ma al complesso degli effetti e della gravosità del trattamento
  • Se nell'impugnazione non si è formato alcun giudicato definitivo o cautelare sul trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione può intervenire d'ufficio per rilevare la illegittimità della pena applicata e disporre il rinvio per un nuovo esame

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