Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14264/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 642 c.p., deducendo in particolare: (i) che Giovanni Pastore, avendo sottoscritto un modulo di constatazione amichevole 'in bianco' all'inizio, avrebbe dovuto essere considerato soggetto connesso al reato e quindi sentito con le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.; le sue dichiarazioni in dibattimento sarebbero state inutilizzabili e, senza di esse, non vi sarebbero prove della falsità del sinistro; (ii) mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Pastore, soggetto potenzialmente confliggente; (iii) assenza di motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; (iv) omissione della decisione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente alla maggior parte dei motivi e lo ha accolto soltanto con riferimento all'ultimo motivo (la Corte d'appello non aveva risposto alla specifica istanza di sospensione condizionale della pena). Per tale punto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di condanna confermata; inoltre l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese processuali e di rappresentanza in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di reato contestata (falsa denuncia/illecito denunciato); la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle valutazioni di fatto (incompatibilità delle lesioni con la dinamica denunciata) confermate in grado di appello.

  • art. 63 c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio per cui la garanzia processuale prevista dall'art. 63 (audizione con le garanzie per la persona sottoposta a indagine) tutela il dichiarante; le dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini e di carattere autoindiziante non sono utilizzabili contro il dichiarante ma sono utilizzabili contro terzi, quindi tali dichiarazioni potevano essere valutate contro il ricorrente.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla dosimetria della pena: la Corte ha ricordato che quando il giudice infligge una pena prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale si attenua e può essere soddisfatto con un richiamo al criterio di adeguatezza (contiene i criteri per il giudizio di proporzionalità e le circostanze per la quantificazione della pena).

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi davanti alla polizia giudiziaria, anche se autoindizianti per chi le rese, possono essere utilizzate contro persone diverse dal dichiarante; la garanzia dell'art. 63 c.p.p. tutela il solo dichiarante.
  • La valutazione sulla credibilità dei testimoni e sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica denunciata è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo motivazione manifesta e contraddittoria.
  • La mancata esplicita decisione su una specifica istanza (qui: sospensione condizionale della pena) costituisce vizio che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
  • Sul riconoscimento delle attenuanti generiche grava il giudice che le concede: la loro esistenza non è presunta e, se concesse, richiedono motivazione positiva; se invece escluse il giudice non è tenuto a giustificare l'esclusione in termini esaustivi salvo richieste specifiche nel ricorso.
  • Quando la pena inflitta è vicina al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice è più attenuato: è sufficiente richiamare il criterio di adeguatezza e gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.