Sentenza n. 3367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS- del 14 luglio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento d’autorità dal Centro simulazione e validazione dell’Esercito di Civitavecchia all’Istituto geografico militare di Firenze, disposto con foglio del 1° giugno 2023 e confermato con foglio del 28 giugno 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato il trasferimento d’autorità, nonché gli atti presupposti, deducendo in appello due motivi: eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare contraddittorietà e illogicità della motivazione, e omessa pronuncia del TAR su una censura relativa alla violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Il trasferimento era stato motivato dall’amministrazione con la necessità di fornire nuovi stimoli professionali, salvaguardare il corretto e sereno funzionamento dell’unità, consentire al militare di allontanarsi dal contesto in cui era maturata una precedente condotta disciplinarmente sanzionata e recuperarne la credibilità professionale. L’appellante ha contestato la coerenza di tale motivazione con le circostanze concrete: il trasferimento era intervenuto oltre sei mesi dopo il rientro in servizio successivo alla sospensione disciplinare; il militare aveva una lunga carriera positiva, era stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio militare e quasi sordo a causa di un grave incidente in servizio; non risultavano documentati né la perdita di credibilità né il calo degli stimoli lavorativi; la scheda valutativa relativa al periodo immediatamente precedente al trasferimento riportava la qualifica massima di “eccellente”.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità motivazionale, assorbendo le ulteriori doglianze. La motivazione del trasferimento è stata giudicata intrinsecamente ed estrinsecamente illogica: il tempo trascorso tra il rientro in servizio e il trasferimento interrompeva il nesso con l’asserito contesto ambientale negativo; non erano state considerate adeguatamente la carriera del militare e le sue gravi condizioni di salute; non era stata provata la perdita di credibilità o di rendimento; la valutazione “eccellente” per il periodo immediatamente precedente al trasferimento era incompatibile con le criticità rappresentate dall’amministrazione. Il trasferimento non poteva quindi essere qualificato come trasferimento per motivi ambientali nell’interesse dell’ufficio e del lavoratore, poiché non risultavano frizioni, diseconomie, calo di rendimento o ripercussioni esterne della vicenda disciplinare. Il giudice ha ravvisato, invece, un intento sanzionatorio ulteriore rispetto alla sanzione disciplinare già irrogata. Sono stati annullati i due provvedimenti di trasferimento del 1° e del 28 giugno 2023. Non sono stati annullati l’atto di designazione prodromica del 23 novembre 2022 né il capitolo 5.1.4 della direttiva sull’impiego del personale militare, poiché non direttamente incidenti sulla posizione dell’interessato e non causalmente determinanti dell’illegittimità accertata. È stata lasciata all’amministrazione la facoltà di rieditare il potere, nel rispetto dell’effetto conformativo della decisione. Il Ministero della difesa è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 6.500, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104
Il Consiglio di Stato ha precisato che la disposizione non si attaglia di per sé al caso concreto, pur potendo essere utilizzata, quale espressione di un principio generale di tutela dei lavoratori portatori di handicap, come parametro di valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La circostanza relativa alla qualifica finale di “eccellente” è stata ritenuta pacifica, poiché dedotta nell’atto d’appello e non specificamente contestata dall’amministrazione costituita.
art. 60 c.p.a.
La decisione è stata adottata ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe, con avviso alle parti.
art. 38 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata insieme all’art. 60 c.p.a. per la definizione della controversia.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Applicazione del principio della soccombenza per la condanna dell’amministrazione alle spese processuali di entrambi i gradi.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il trasferimento d’autorità di un militare, pur rientrando nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di impiego del personale, è illegittimo quando la motivazione sia contraddittoria o illogica rispetto alle circostanze concrete e agli elementi obiettivi risultanti dagli atti.
- Un trasferimento motivato da esigenze ambientali e funzionali non può essere utilizzato per infliggere una sanzione ulteriore rispetto a quella disciplinare già irrogata; l’amministrazione deve dimostrare l’effettiva sussistenza di frizioni, diseconomie organizzative, perdita di rendimento o altre ricadute concrete tali da giustificare lo spostamento.
- La motivazione di un trasferimento non è logicamente sostenibile quando l’amministrazione deduce perdita di credibilità o criticità professionali, ma la documentazione caratteristica relativa al periodo immediatamente precedente attesta la valutazione massima del militare e non emergono altri elementi probatori contrari.
- Nell’esercizio del potere di trasferimento d’autorità devono essere adeguatamente considerate le circostanze personali e professionali rilevanti, comprese le condizioni di salute derivanti da un infortunio di servizio, quando incidano sulla ragionevolezza e sulla coerenza della scelta amministrativa.
- L’annullamento del provvedimento di trasferimento per vizio motivazionale non impedisce all’amministrazione di rieditare il potere, ma la nuova attività resta conformata dai rilievi contenuti nella decisione giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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