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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35959/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un soggetto aveva citato in giudizio l'erede universale di una donna deceduta per ottenere la restituzione di una somma di denaro, oltre accessori, sostenendo di averla prestata nel 1998 alla de cuius per consentirle di affrontare spese urgenti di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà. La convenuta contestava l'esistenza del credito e del titolo del trasferimento di denaro; in via subordinata chiamava in causa un altro familiare della de cuius, comproprietario dell'edificio interessato dai lavori. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, valorizzando la natura reale del mutuo e l'onere probatorio gravante su chi chiede la restituzione, aveva ritenuto non provata la consegna del denaro e il titolo restitutorio, reputando insufficienti le testimonianze acquisite perché de relato e in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte in interrogatorio formale. In Cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 1813 c.c. e vizi motivazionali per l'erronea valutazione delle prove testimoniali e per non aver considerato la prova dell'erogazione del prestito; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle dichiarazioni rese dalla de cuius ai testimoni e in una presunta confessione dell'erede; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2729 c.c. per non avere tratto dai fatti noti presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, in tema di ricorso per cassazione contro la statuizione di specificità dei motivi d'appello, il ricorrente aveva l'onere di riportare nel ricorso il contenuto del gravame e di spiegare specificamente perché fosse erronea la valutazione di inammissibilità compiuta dal giudice di merito; tale onere non risultava assolto. Ha respinto il secondo motivo ribadendo che il mutuo è contratto reale e che chi agisce per la restituzione deve provare la consegna del denaro e il titolo dell'obbligazione restitutoria; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, sottolineando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla inattendibilità e inidoneità delle testimonianze. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché si risolveva nella critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare un fatto storico decisivo omesso nei termini rigorosi richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la censura di violazione di legge non può tradursi in una mera contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito e che il ricorrente non aveva specificamente confrontato le affermazioni della sentenza con il contenuto precettivo delle norme invocate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; in cassazione chi contesta la valutazione di inammissibilità del gravame deve riportare e confrontare puntualmente il contenuto dell'atto di appello nel ricorso.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Il vizio motivazionale può essere denunciato solo nei limiti ammessi dal sistema, non per una semplice difformità rispetto alla tesi della parte.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma, mentre l'errore nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale; il n. 5 consente oggi solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesti il peso attribuito alle singole prove.

  • art. 1813 c.c.

    Il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna del denaro o di altre cose fungibili.

  • art. 2697 c.c.

    Chi domanda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare la consegna e il titolo restitutorio.

  • art. 2735 c.c.

    Le dichiarazioni confessorie stragiudiziali rese a un terzo non hanno valore di piena prova, ma possono concorrere con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; tuttavia la loro valorizzazione è devoluta al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità di un motivo d'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere o comunque riportare in modo puntuale il contenuto del motivo di appello e confrontarlo con le ragioni della decisione impugnata; il mero rinvio all'atto di appello non basta.
  • Il mutuo ha natura di contratto reale: per ottenere la restituzione della somma l'attore deve provare non solo l'esistenza dell'accordo, ma anche la materiale consegna del denaro e il titolo in forza del quale ne pretende la restituzione.
  • Quando la dazione di denaro può essere giustificata da più titoli, chi agisce per la restituzione deve dimostrare integralmente il fatto costitutivo della domanda; la mera deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non vale, di per sé, a invertire l'onere della prova.
  • Le deposizioni de relato e le dichiarazioni confessorie rese a terzi non hanno efficacia di prova legale e il loro apprezzamento è rimesso al prudente giudizio del merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di motivazione apparente, mancante o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La violazione di legge non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove o la ricostruzione della fattispecie concreta; è necessario individuare la norma applicata in modo errato e confrontarne il precetto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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