Sentenza n. 8791/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 21 ottobre 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha chiesto l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine stabilito ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell’Istruzione, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto applicabile il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esercizio dell’obbligo di riesame, l’amministrazione dovrà valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e, ove necessario, considerare misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE; il termine di conclusione del procedimento è stato applicato nella formulazione risultante da tale modifica.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove occorra, l’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Richiede che il riconoscimento della qualifica professionale estera sia valutato considerando il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e comparando livello, durata e qualità della formazione.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva ai fini della denominazione del Ministero dell’Istruzione, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza modificare la competenza sostanziale a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza del termine senza provvedimento determina silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’amministrazione deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Quando sussistono differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale delle qualifiche e, ove necessario, considerare misure compensative opportune e proporzionate, anziché omettere l’esame della domanda o respingerla automaticamente.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine giudiziale congruo e nominare contestualmente un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per il caso di persistente inerzia.
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