Sentenza del 30/10/2015 n. 22228 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Termini di decadenza dell'azione di accertamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge n. 156 del 2005 - Applicazione - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo con cui le erano state riconosciute somme derivanti dalla vendita di un immobile soggetta a IVA. Sosteneva che gli interessi moratori fossero accessori della somma capitale e dovessero seguire il medesimo trattamento fiscale, senza autonoma imposizione proporzionale ai fini dell'imposta di registro. Richiamava il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e un precedente orientamento della Cassazione secondo cui capitale e interessi avrebbero dovuto essere assoggettati a un'unica forma di tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR della Lombardia, ritenendo legittima l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro agli interessi moratori. Tali interessi hanno natura risarcitoria, non concorrono alla base imponibile IVA e, proprio per questo, non beneficiano dell'alternatività tra IVA e imposta di registro prevista per le somme già soggette a IVA. La condanna al pagamento della somma capitale e quella relativa agli interessi moratori devono quindi essere fiscalmente distinte. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro mira a evitare la doppia imposizione sulle somme già assoggettate a IVA. Non si applica agli interessi moratori esclusi dalla base imponibile IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15
Le somme dovute a titolo di interessi moratori, aventi natura risarcitoria, non concorrono a formare la base imponibile IVA.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della Tariffa allegata
Le condanne giudiziali al pagamento di somme non soggette a IVA, come gli interessi moratori, possono essere assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 21
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'unitarietà dell'imposizione relativa alla somma capitale e agli interessi; la Corte ha invece ritenuto fiscalmente autonome le due componenti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La rubrica iniziale richiama i termini di decadenza per i controlli automatizzati delle dichiarazioni, ma tale disciplina non è stata esaminata né applicata nella decisione descritta.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla legge n. 156 del 2005
La rubrica iniziale richiama la disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle derivanti dai controlli ex art. 36-bis, applicabile anche ai giudizi pendenti; tale questione è estranea alla motivazione effettiva della sentenza riportata.
Massime di principio
- Gli interessi moratori hanno normalmente funzione risarcitoria e, ai fini IVA, sono distinti dalla prestazione principale.
- Quando gli interessi moratori non rientrano nella base imponibile IVA, la loro attribuzione mediante provvedimento giudiziale può essere soggetta autonomamente all'imposta di registro proporzionale.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce la doppia imposizione solo per le somme effettivamente soggette a IVA; non esclude l'imposta di registro sulle componenti escluse dall'IVA.
- Ai fini fiscali occorre distinguere la somma capitale dagli accessori, verificando per ciascuna componente il relativo regime impositivo, anche se entrambe sono contenute nello stesso decreto ingiuntivo o nella stessa sentenza.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato più recente, la Corte può superare precedenti interpretazioni favorevoli al contribuente e confermare la pretesa dell'amministrazione finanziaria.
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