Sentenza del 27/11/2017 n. 1075 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta di Registro - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Donazione fabbricati contigui - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe agevolazioni "prima casa" sono riconosciute anche in caso di donazione contemporanea di due alloggi contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa non di lusso. Il riconoscimento resta subordinato alla sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'applicabilità delle agevolazioni fiscali "prima casa" a una donazione contestuale di due fabbricati contigui. È stato valutato se il beneficio possa essere riconosciuto quando gli immobili, pur risultando inizialmente distinti, siano destinati a essere uniti e utilizzati come un'unica abitazione non di lusso, purché siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni "prima casa" in materia di imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni
La disciplina può applicarsi anche a più immobili contigui trasferiti contestualmente, quando siano destinati a essere accorpati e a costituire un'unica abitazione non di lusso, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti previsti.
Massime di principio
- Le agevolazioni "prima casa" possono spettare anche quando l'acquisto o la donazione riguarda più unità immobiliari, se gli immobili sono contigui e destinati concretamente a formare un'unica abitazione.
- La mera contiguità non è sufficiente: occorre che vi sia una destinazione unitaria degli immobili e che l'abitazione risultante non abbia caratteristiche di lusso.
- Devono comunque essere verificati tutti gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, inclusi quelli relativi alla residenza, alla titolarità di altre abitazioni e alla categoria catastale.
- La valutazione deve basarsi sulla situazione complessiva dell'operazione e sulla concreta possibilità di realizzare l'unificazione delle unità immobiliari, non soltanto sulla loro autonomia catastale iniziale.
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