Cassazione Penale, Sentenza n. 6001/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. che aveva comminato la pena detentiva per due fatti di bancarotta come liquidatore di Edilcop s.r.l., lamentando la mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che sono obbligatorie per il reato di bancarotta fraudolenta e pertanto non possono essere omesse nell'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata determinazione delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. La Corte ha disposto il rinvio al giudice di merito perché determini la durata delle pene accessorie, modulandola secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p. e nei limiti indicati dalla giurisprudenza (massimo dieci anni dopo la pronuncia della Consulta n. 222/2018).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Rito del patteggiamento: la sentenza emessa ai sensi di questo articolo non può escludere statuizioni obbligatorie di legge, quali pene accessorie obbligatorie per il reato dichiarato.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Prevede le pene accessorie previste per i reati fallimentari; per la bancarotta fraudolenta l'applicazione delle pene accessorie è obbligatoria e consegue automaticamente alla condanna o all'applicazione della pena.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola gli effetti e i limiti del patteggiamento; rilevante per valutare quando il giudice possa discostarsi da quanto concordato tra le parti in presenza di statuizioni obbligatorie di legge.
art. 608 cod. proc. pen.
Consente al Procuratore della Repubblica (e al Procuratore generale) di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; la giurisprudenza ha ritenuto applicabile tale rimedio per l'omissione di pene accessorie.
art. 619 cod. proc. pen.
Strumento processuale che la Corte ha ritenuto non praticabile in alternativa al ricorso per cassazione nei casi di omissione di statuizioni obbligatorie; menzionato per escluderne l'utilizzo.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della durata della pena (circostanze, personalità del reo, finalità di prevenzione e rieducazione); il giudice di merito deve attenersi a questi parametri nel modulare la durata delle pene accessorie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Ha consentito che la durata delle pene accessorie non sia fissa ma modulabile entro un limite massimo (richiamata per il principio del limite massimo di dieci anni).
Massime di principio
- In caso di patteggiamento per bancarotta fraudolenta le pene accessorie previste dalla legge fallimentare sono obbligatorie: la loro omissione nella sentenza può essere impugnata per cassazione dal Procuratore (art. 608 c.p.p.).
- La statuizione sulle pene accessorie è parte essenziale del trattamento sanzionatorio e non è negoziabile tra le parti: non rileva che l'accordo di patteggiamento non ne faccia menzione.
- Dopo la Consulta n. 222/2018 il giudice può modulare la durata delle pene accessorie entro un limite massimo (richiamato nella giurisprudenza come dieci anni); la determinazione concreta della durata va motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se la sentenza di merito non consente di determinare in modo adeguato la durata delle pene accessorie, la Cassazione annulla e rinvia al giudice di merito per le determinazioni necessarie.
- Il rimedio corretto per censurare l'omissione di una statuizione obbligatoria in sentenza di patteggiamento è il ricorso per cassazione (non altri strumenti procedurali), e la giurisprudenza di legittimità ha confermato la legittimazione del Procuratore generale a proporre tale ricorso.
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