Parere n. 1331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società-OMISSIS-contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA n. -OMISSIS-, emesso in data 27 novembre 2025 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA, esclusione dalla banca dati VIES e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario depositato direttamente ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2025 che ha disposto la cessazione d’ufficio della partita IVA, l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010, dell’art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972 e del provvedimento direttoriale del 16 maggio 2023, nonché l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro ai sensi dell’art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice tributario. La ricorrente ha sostenuto, invece, la sussistenza della giurisdizione amministrativa. La Sezione ha rilevato che non è stata ancora trasmessa la relazione istruttoria del Ministero dell’economia e delle finanze e ha ritenuto necessario acquisirla, con specifico approfondimento della questione di giurisdizione, considerata la contestuale presenza di misure relative alla partita IVA e di una sanzione pecuniaria.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso il ricorso né l’istanza cautelare, le questioni di rito o il merito. Ha sospeso l’adozione del parere e disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione istruttoria, previamente partecipata all’Agenzia delle Entrate e alla società ricorrente, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Le parti dovranno pronunciarsi in modo approfondito sulla giurisdizione, tenendo conto del fatto che il provvedimento impugnato comprende sia la cessazione della partita IVA e l’esclusione dal VIES sia l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. La Sezione ha fatto salva ogni decisione in sede cautelare, in rito e nel merito.
Osservazioni
Giurisdizione sulla cessazione della partita IVA, sull’esclusione dal VIES e sulla sanzione pecuniaria
La questione di giurisdizione deve essere approfondita nella relazione istruttoria, considerando unitariamente o comunque nei loro rapporti i diversi contenuti del provvedimento impugnato: la cessazione della partita IVA, l’esclusione dalla banca dati VIES e l’irrogazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.
Relazione istruttoria del Ministero dell’economia e delle finanze
Il Ministero dell’economia e delle finanze deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la prescritta relazione istruttoria, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni della società ricorrente e dell’Agenzia delle Entrate.
Partecipazione alla relazione istruttoria
La relazione ministeriale deve essere previamente partecipata alla società ricorrente e all’Agenzia delle Entrate, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972
cessazione della partita IVA
È indicata, insieme al provvedimento direttoriale del 16 maggio 2023, quale base normativa della cessazione d’ufficio della partita IVA.
art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010
banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES)
È richiamato quale riferimento per l’esclusione dalla banca dati VIES.
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 156803 del 16 maggio 2023
È richiamato quale atto attuativo posto a fondamento della cessazione della partita IVA e dell’esclusione dal VIES.
art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997
sanzione amministrativa di euro 3.000
È indicato quale base normativa per l’irrogazione della sanzione pecuniaria contenuta nel provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.
Massime di principio
- Quando un provvedimento impugnato con ricorso straordinario contiene sia misure relative alla posizione fiscale del contribuente sia l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, la questione di giurisdizione deve essere esaminata considerando specificamente la pluralità e il rapporto tra i diversi contenuti dell’atto.
- Nel ricorso straordinario, qualora la relazione istruttoria ministeriale non sia stata trasmessa nonostante la richiesta della Segreteria, la Sezione può sospendere l’adozione del parere e disporre che il Ministero acquisisca e trasmetta la relazione, assicurando previamente il contraddittorio delle parti.
- La relazione istruttoria ministeriale deve comprendere le osservazioni e controdeduzioni delle parti quando la Sezione ne disponga l’acquisizione, mediante previa partecipazione della relazione e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni.
- L’inadempimento ingiustificato all’ordine istruttorio non impedisce necessariamente la decisione dell’affare, poiché la Sezione può decidere sulla base della documentazione già acquisita se la ritiene sufficiente.
Ricorso straordinario contro la cessazione della partita IVA
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha disposto la cessazione d’ufficio della partita IVA, l’esclusione dalla banca dati VIES e l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro.
Provvedimento impugnato
L’atto dell’Agenzia delle Entrate, emesso il 27 novembre 2025, ha previsto:
- la cessazione della partita IVA;
- l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), richiamando l’art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010;
- l’applicazione dell’art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972 e del provvedimento direttoriale del 16 maggio 2023;
- l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro ai sensi dell’art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997.
Questione di giurisdizione
L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice tributario. La società ricorrente ha sostenuto la tesi opposta, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Sezione ha ritenuto necessario un approfondimento specifico perché il provvedimento non riguarda soltanto la cessazione della partita IVA e l’esclusione dal VIES, ma contiene anche l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il parere non prende quindi posizione definitiva sulla giurisdizione.
Integrazione istruttoria
La Sezione ha rilevato che, nonostante la richiesta della Segreteria, non era stata trasmessa la relazione istruttoria del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha pertanto disposto che il Ministero:
- trasmetta la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere;
- includa nella relazione le eventuali osservazioni e controdeduzioni della società ricorrente e dell’Agenzia delle Entrate;
- partecipi previamente la relazione alle parti;
- assegni alle parti un termine non inferiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni;
- approfondisca in particolare la questione della giurisdizione, considerando la compresenza delle misure fiscali e della sanzione pecuniaria.
La Sezione ha inoltre avvertito che, in caso di ingiustificato inadempimento, potrà decidere l’affare sulla base della documentazione già presente, ove ritenuta sufficiente.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione in sede cautelare, in rito e nel merito. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.
Il parere non contiene dunque una decisione sul merito del ricorso, sulla domanda cautelare o sull’eccezione di difetto di giurisdizione. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il parere al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle Entrate e alla società ricorrente.
Oscuramento dei dati identificativi
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la società ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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