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Sentenza

Sentenza n. 6901/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Rieti, Sezione Lavoro n. 300/2025, pubblicata il 24 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 869/2023.

Giustizia amministrativa202600378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Rieti che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Rieti, Sezione Lavoro, n. 300/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta del docente per tre annualità, per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ed era stato condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio secondo il relativo sistema. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento o di specifici chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha riconosciuto l'inadempimento dell'amministrazione e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato. Il TAR ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già accertato nel titolo giudiziale. Ha assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la procedibilità dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal titolo giudiziale posto in esecuzione quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'amministrazione che, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisca chiarimenti o indicazioni documentate sull'avvenuta esecuzione del giudicato non assolve il proprio onere di dimostrare l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già accertato con efficacia di giudicato nel titolo da eseguire.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di infruttuoso decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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