Sentenza n. 2431/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato costituito dalla sentenza n. 5809/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Palumbo, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 4913/2023, pubblicata in data 10/10/2023 e notificata il 29/10/2023, passata in giudicato; - nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5809/2023, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero a emettere la carta nelle forme di legge. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la rituale intimazione, la ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza prospettare valide ragioni ostative all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Per l’ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e ponendo il compenso commissariale di € 500,00 a carico del Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, individuandola nell’interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta e, al comma 4, lett. e), di fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore
La penalità di mora è stata determinata applicando il parametro dell’interesse legale sulla somma dovuta; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese della funzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da una data anteriore.
- La penalità di mora cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento dell’amministrazione, se anteriore, poiché da tali momenti viene meno la funzione coercitiva dell’astreinte.
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