Cassazione Civile, Ordinanza n. 19879/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1992, presentata da un contribuente a seguito dei benefici fiscali previsti per il sisma del 1990. Dopo il rigetto iniziale, il contribuente aveva ottenuto in sede di merito il riconoscimento del diritto al rimborso e, in sede di ottemperanza, aveva chiesto l’esecuzione della sentenza, poiché l’Agenzia aveva corrisposto solo il 50% del credito. La Corte di giustizia tributaria aveva accolto il ricorso in ottemperanza. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dell’art. 29 d.l. n. 162/2019, sostenendo che la decisione impugnata avrebbe imposto esborsi pubblici oltre i limiti fissati dal legislatore e in contrasto con la disciplina di finanziamento progressivo del rimborso. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha poi depositato memoria, dando atto dell’integrale pagamento dell’ulteriore importo dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’avvenuto pagamento dell’intero importo del rimborso e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese, ha però proceduto alla soccombenza virtuale e ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia. Secondo la Corte, la disciplina introdotta nel 2017 non ha inciso sul diritto sostanziale al rimborso, ma ne ha solo regolato le modalità esecutive mediante un fondo speciale alimentato annualmente e compatibile con la legge di bilancio. Il giudice dell’ottemperanza aveva dunque correttamente applicato tale disciplina, escludendo che la sola incapienza del fondo facesse venir meno il giudizio di ottemperanza e disponendo un termine per l’adempimento, con eventuale intervento del commissario ad acta. Il ricorso si è concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e con la condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati come norme poste a fondamento del ricorso dell’Agenzia; la Corte ne esclude la violazione, ritenendo corretto l’operato del giudice dell’ottemperanza.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
La Corte lo considera nel quadro della disciplina del rimborso per il sisma 1990, confermandone l’inserimento nel sistema di esecuzione progressiva dei rimborsi.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
La norma viene letta come disposizione che non elimina il diritto al rimborso, ma ne regola l’esecuzione tramite un fondo dedicato e finanziato annualmente.
art. 29 d.l. n. 162/2019
È richiamato insieme alle altre disposizioni di settore come parte del quadro normativo dei rimborsi sisma.
art. 81 Cost.
La disciplina è ritenuta coerente con l’esigenza di copertura finanziaria e di compatibilità con il bilancio pubblico.
artt. 2 e 3 Cost.
La Corte richiama i principi di solidarietà e di eguaglianza per giustificare una ripartizione uniforme dei rimborsi tra i soggetti colpiti dalla calamità.
Massime di principio
- Le norme che prevedono un fondo speciale per l’erogazione di rimborsi a favore di una platea di beneficiari non incidono sul diritto sostanziale già riconosciuto, ma disciplinano soltanto le modalità e i tempi di pagamento.
- L’incapienza del fondo destinato all’esecuzione di rimborsi pubblici non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere né impedisce la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
- In presenza di una disciplina di pagamento progressivo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia dell’amministrazione, disporre l’intervento del commissario ad acta.
- La regolazione legislativa dell’esecuzione di rimborsi pubblici deve essere interpretata in modo da contemperare copertura finanziaria, parità di trattamento e solidarietà tra i soggetti colpiti da una stessa calamità.
- Quando il pagamento integrale del credito interviene in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
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