Sentenza n. 12427/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del DM emesso dal Ministero dell'interno in data 15.12.2021 e notificato in data 02.02.2022, di di rigetto della richiesta della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su informazioni riguardanti il coniuge, arrestato nel 2016 in esecuzione di un'ordinanza cautelare per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico e successivamente espulso dal territorio nazionale. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e omessa valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente. Il Ministero ha sostenuto che la motivazione fosse sufficiente, considerata la natura riservata delle informazioni acquisite dagli organismi di sicurezza. Il TAR ha disposto l'acquisizione della documentazione riservata, depositata dall'Amministrazione con modalità idonee a preservarne la segretezza e resa visionabile al difensore del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, fondato su una valutazione complessiva dell'integrazione del richiedente e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento. Il controllo giudiziale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione di merito. Nel caso concreto, il Ministero ha legittimamente valorizzato le informazioni ufficiali provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato e concernenti il coniuge del richiedente, ritenendole indicative di possibili rischi per la sicurezza nazionale e rilevanti per la valutazione dell'integrazione del nucleo familiare. La sicurezza della Repubblica è stata ritenuta prevalente rispetto all'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza, sicché è stata considerata legittima una soglia preventiva avanzata, basata su una prognosi probabilistica e su un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di una certezza penale. La riservatezza degli atti istruttori giustifica inoltre una motivazione attenuata e formulata anche per relationem: l'omessa indicazione di dettagli investigativi non determina un difetto di motivazione quando la disclosure possa compromettere le fonti, le attività di intelligence o la sicurezza nazionale. La tutela difensiva è stata ritenuta assicurata dall'ostensione giudiziale degli atti riservati secondo modalità protette. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non costituisce un diritto automatico del richiedente; l'Amministrazione deve valutare l'integrazione, l'affidabilità e l'assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di motivazione e partecipazione devono essere applicate tenendo conto della natura riservata delle informazioni poste a fondamento del diniego; in materia di sicurezza nazionale è ammissibile una motivazione attenuata.
art. 52 Cost.
Esprime la rilevanza costituzionale dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza, interesse ritenuto prevalente rispetto a quello dello straniero all'acquisto della cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un provvedimento di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, e non un diritto automatico conseguente alla mera sussistenza di requisiti formali o all'assenza di condanne penali.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare anche elementi riguardanti il coniuge e i familiari di primo grado, quando siano rilevanti per apprezzare l'integrazione del nucleo familiare e l'affidabilità complessiva del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, l'Amministrazione può adottare una soglia preventiva avanzata e fondare la decisione su una prognosi probabilistica, senza necessità di raggiungere il livello di certezza richiesto in sede penale.
- In presenza di informazioni riservate provenienti dagli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata o mediante richiamo per relationem, se la disclosure dei dettagli investigativi rischia di compromettere fonti, attività di intelligence o la sicurezza nazionale.
- La tutela difensiva rispetto ad atti istruttori riservati può essere assicurata mediante ostensione nel processo con modalità protette stabilite dal giudice; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza istruttoria, dell'attendibilità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del Ministero nella prognosi sull'idoneità del richiedente all'inserimento stabile nella comunità nazionale, salvo il riscontro di errori sui fatti, carenze istruttorie o manifesta illogicità.
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