Cassazione Penale, Sentenza n. 23603/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della detenzione domiciliare concessa ex art.16-nonies D.L. 15/01/1991 n.8 conv. L. 15/03/1991 n.82. Il difensore ha dedotto: (i) difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente confrontato i fatti non definitivamente accertati con l'ampia attività collaborativa e il comportamento tenuto durante la misura alternativa; (ii) violazione di legge, perché il ricorrente si è dichiarato estraneo alle accuse, ha denunciato per calunnia, ha prodotto dichiarazioni che lo scagionerebbero e il fatto contestato sarebbe di modesta entità (furto di materiale edilizio di poco valore e breve evasione). Si è chiesto che il Tribunale valutasse in modo comparativo l'entità dell'illecito e il percorso rieducativo compiuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Motivazione: il Tribunale di primo grado non ha effettuato il necessario giudizio comparativo tra la modesta gravità dell'episodio contestato e il percorso rieducativo e collaborativo del ricorrente, principio più volte affermato dalla Cassazione; pertanto è necessario che il Tribunale riesamini la vicenda e spieghi specificamente quale incidenza il fatto abbia sui risultati trattamentali e sulla finalità special-preventiva della misura.
Norme richiamate
art. 16-nonies D.L. 15/01/1991 n.8, conv. L. 15/03/1991 n.82
Disciplina la concessione della detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia; nel caso di revoca occorre valutare l'incidenza del comportamento dell'interessato sulle finalità della misura.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Rv. 279341
Principio giurisprudenziale secondo cui la revoca della detenzione domiciliare per collaboratori di giustizia richiede una valutazione comparativa tra l'episodio contrario alla legge e il percorso rieducativo, salvo che l'episodio presenti un'intrinseca gravità tale da rendere superfluo il confronto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015 (dep. 2016), Rv. 266001
Conferma del principio che la revoca non può basarsi esclusivamente su un singolo episodio di lieve entità senza considerare il complessivo andamento della misura e il grado di rieducazione raggiunto.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la revoca della detenzione domiciliare richiede un bilanciamento tra gravità del comportamento contestato e percorso rieducativo: un singolo episodio di modesta gravità non giustifica automaticamente la revoca.
- Il giudice deve motivare specificamente in che modo il fatto contestato incide sulle finalità special-preventive e sulla risocializzazione; la motivazione sommaria è insufficiente.
- Se l'addebito è controverso o non provato con chiarezza, il dubbio e il comportamento complessivo durante la misura (cooperazione, condotta intramuraria, azioni di tutela come la denuncia per calunnia) devono essere considerati a favore del mantenimento della misura alternativa.
- Nella valutazione della 'gravità' rilevano elementi concreti: valore dei beni sottratti, durata e modalità dell'evasione, recidiva o ripetizione, e riscontro probatorio; tutti questi elementi devono essere esplicitamente valutati dal giudice.
- La difesa dovrebbe documentare il percorso rieducativo e collaborativo (certificazioni, testimonianze, assenza di precedenti recenti, iniziative riparatorie) e sollecitare l'applicazione del principio di proporzionalità nel giudizio di revoca.
- Se il tribunale omette il confronto comparativo tra episodio e rieducazione, la decisione è esposta a annullamento e rinvio per nuovo esame.
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