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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina dall’escussione di una garanzia prestata in relazione a un contratto di locazione di immobile ad uso non meglio specificato nel testo. I locatori, subentrati nel rapporto dopo la morte della conduttrice originaria, avevano ottenuto decreto ingiuntivo per canoni scaduti nei confronti della società conduttrice, poi cancellata dal Registro delle imprese, e avevano quindi agito contro i fideiussori a prima richiesta nei limiti del massimale di euro 6.000. L’opponente, rimasto soccombente nei due gradi di merito, ricorreva in cassazione con due motivi: (1) deduceva nullità o apparenza della motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse male qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia, nonostante l’indicazione del massimale come pari a circa sei mensilità del canone, circostanza che, a suo dire, rivelava l’accessorietà della garanzia al rapporto locatizio; (2) denunciava violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle norme sulla fideiussione, lamentando la qualificazione del contratto come garanzia autonoma e la conseguente esclusione delle eccezioni riferite al rapporto principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi si fondavano sul contenuto del contratto di garanzia senza che tale contenuto fosse riportato nel ricorso nella parte rilevante. È stata quindi ravvisata la violazione dell’onere di specifica indicazione del contenuto degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, c.p.c. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente, in solido con gli altri ricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati per censurare la qualificazione del contratto secondo i canoni ermeneutici contrattuali.

  • art. 1936 c.c. e ss.

    Richiamati in relazione alla disciplina della fideiussione.

  • art. 1945 c.c.

    Norma indicata dal giudice di merito tra quelle ritenute inopponibili al garante in presenza di garanzia autonoma.

  • art. 1956 c.c.

    Norma indicata dal giudice di merito tra quelle non opponibili al garante autonomo.

  • art. 1957 c.c.

    Norma indicata dal giudice di merito tra quelle non opponibili al garante autonomo.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione del contenuto contrattuale rilevante a sostegno delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base normativa dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato sull’interpretazione di un contratto, il ricorrente deve riportare o indicare in modo specifico il contenuto delle clausole rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.
  • La denuncia di nullità o apparenza della motivazione non può essere utilmente proposta se il vizio dedotto presuppone la lettura di un testo contrattuale non adeguatamente trascritto nel ricorso.
  • Quando la qualificazione del negozio dipende da clausole contrattuali determinanti, la critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi puntualmente con il testo del contratto e con le parti della motivazione contestate.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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