Cassazione Civile, Ordinanza n. 03118/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva prestato fideiussione a favore di una società beneficiaria di un finanziamento pubblico agevolato. In seguito all'escussione della garanzia da parte dell'ente erogatore/gestore del fondo, la società incaricata del recupero aveva emesso cartella esattoriale nei confronti del fideiussore per il rimborso di oltre 330.000 euro. Il fideiussore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e accolto l'opposizione. La società ricorrente ha quindi dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8-bis L. n. 33/2015, degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 1203 e 2745 c.c., sostenendo che la riscossione mediante cartella esattoriale era già consentita, anche prima dell'introduzione dell'art. 8-bis, per il recupero delle somme erogate nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico, e che tale recupero era esperibile anche verso il fideiussore del beneficiario in ragione della surrogazione legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che il recupero delle somme erogate ai sensi della L. n. 662/1996 e del d.lgs. n. 123/1998 poteva avvenire mediante cartella esattoriale anche nel regime anteriore all'art. 8-bis L. n. 33/2015. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello, decidendo nel merito e rigettando l'opposizione proposta dal fideiussore. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di appello e di legittimità, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni nella diversità degli esiti dei giudizi di merito e nella stabilizzazione della giurisprudenza in corso di causa.
Norme richiamate
art. 8-bis L. n. 33 del 24/03/2015
"introdotto dalla legge n. 33 del 24/03/2015, di conversione con modifiche del d.l. n. 3 del 24/01/2015"
La previsione sulla natura privilegiata del credito e sul recupero mediante cartella esattoriale è stata ritenuta ricognitiva di un regime già generale, non innovativa in senso stretto.
art. 7 d.lgs. n. 123 del 1998
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema di recupero dei crediti derivanti da interventi di sostegno pubblico.
art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998
"al recupero dei crediti derivanti dalla revoca delle somme erogate a titolo di interventi di sostegno 'si provvede con l'iscrizione al ruolo'"
È stata valorizzata come base normativa, già prima della L. n. 33/2015, per il recupero mediante iscrizione a ruolo e cartella esattoriale delle somme da restituire.
art. 1203 c.c.
"ai sensi dell’art. 1203, n. 5, cod. civ."
La surrogazione legale del soggetto che ha pagato/escusso la garanzia consente il recupero anche nei confronti del fideiussore del beneficiario.
art. 2745 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla natura privilegiata del credito recuperato.
art. 615 c.p.c.
È il rimedio utilizzato dal fideiussore per opporsi all'iscrizione a ruolo e alla cartella esattoriale.
art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999
La riscossione esattoriale è stata ritenuta legittima ai sensi di questa disciplina.
art. 67, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1988
Richiamato dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 come norma procedurale per l'iscrizione a ruolo.
L. n. 662 del 23/12/1996
È la legge che disciplina il finanziamento pubblico agevolato all'origine della vicenda.
d.lgs. n. 123 del 31/03/1998
Disciplina il recupero dei crediti derivanti dagli interventi di sostegno pubblico.
Massime di principio
- Nel sistema degli interventi di sostegno pubblico, il credito derivante dal recupero delle somme erogate e successivamente escusse conserva una natura pubblicistica e può essere riscattato mediante iscrizione a ruolo e cartella esattoriale, anche se il recupero avviene per surrogazione.
- La previsione normativa successiva che espressamente disciplina il recupero tramite cartella esattoriale può avere portata ricognitiva di un assetto già desumibile dalla disciplina previgente, se coerente con la funzione pubblica del fondo o dell'intervento agevolativo.
- La surrogazione legale dell'ente che ha soddisfatto il credito garantito consente di agire per il recupero anche verso il fideiussore del beneficiario, quando la fonte del credito recuperato è un intervento di sostegno pubblico.
- In presenza di una disciplina speciale del recupero coattivo delle somme erogate a titolo di aiuto pubblico, il giudice deve verificare la conformità della procedura seguita a tale disciplina, senza ricondurre automaticamente la pretesa al solo credito di diritto comune originato dal finanziamento bancario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →