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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 2288 - Comm. Trib. Prov. Catania

Cartella di pagamento - Notifica a persona diversa dal destinatario - Mancato invio raccomandata informativa (CAN) - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta nulla e priva di effetti giuridici nei confronti del contribuente, poiché l’atto era stato consegnato a una persona diversa dal destinatario senza il successivo invio della raccomandata informativa. Ne consegue l’inefficacia della notifica della cartella, con possibilità per il contribuente di far valere il vizio nei modi e nei termini applicabili al caso concreto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La notifica della cartella era stata eseguita a mani di un soggetto diverso dal destinatario. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 60, lett. b-bis, del DPR n. 602/1973, sostenendo che, in tale ipotesi, il messo notificatore avrebbe dovuto inviare anche la raccomandata informativa, comunemente denominata CAN, per comunicare al contribuente l’avvenuta consegna dell’atto. L’omissione di tale adempimento incide sulla validità del procedimento notificatorio, considerata la natura recettizia degli atti tributari.

Norme richiamate

  • Art. 60, lett. b-bis, DPR n. 602/1973

    Quando l’atto tributario viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, il procedimento notificatorio richiede l’invio della raccomandata informativa al contribuente. L’omissione di tale comunicazione determina la nullità della notificazione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015

    La comunicazione informativa successiva alla consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario costituisce un adempimento necessario per il perfezionamento della notificazione.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 2868 del 2 febbraio 2017

    Ha confermato la rilevanza dell’invio della raccomandata informativa nella notificazione di atti tributari consegnati a persona diversa dal destinatario.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare non solo la relata di notifica, ma anche l’effettivo invio della raccomandata informativa.
  • L’assenza della raccomandata informativa può determinare la nullità della notificazione e impedire che l’atto produca validamente effetti nei confronti del contribuente.
  • La contestazione deve essere valutata considerando il tipo di atto, le modalità concrete di consegna, la qualità della persona che lo ha ricevuto e la documentazione comprovante l’invio e la ricezione della CAN.
  • Il vizio di notificazione non comporta automaticamente l’estinzione del debito tributario: può incidere sulla validità o sull’efficacia della notifica e sugli eventuali termini di impugnazione o riscossione.
  • La giurisprudenza richiamata considera la raccomandata informativa un adempimento necessario e non meramente facoltativo quando la consegna avviene a soggetto diverso dal destinatario.

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