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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29581/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., impugnava il provvedimento della direzione della casa circondariale che disponeva il ritiro di fornelli e pentole tra le ore 20 e le ore 7. Il reclamo contro tale misura era stato respinto dal Magistrato di sorveglianza e poi dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse fondato il rigetto su esigenze organizzative non prospettate nel provvedimento dell'amministrazione penitenziaria e che la misura fosse in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la quale ammette restrizioni nel regime differenziato solo se funzionali allo scopo del regime stesso e non tali da integrare trattamenti inumani o degradanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva effettivamente richiamato esigenze di sicurezza interna, correlate alla pericolosità intrinseca del fornello a gas e alla maggiore efficacia dei controlli diurni rispetto a quelli notturni, valorizzando anche profili organizzativi e la differenza di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Ha inoltre ritenuto che la censura si fondasse su arresti giurisprudenziali superati, poiché la limitazione oraria al cucinare per i detenuti 41-bis è stata giudicata legittima come ragionevole contemperamento tra la possibilità di riscaldare cibi e liquidi e le esigenze di organizzazione e controllo interno. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime differenziato consente restrizioni alle modalità di vita detentiva quando siano funzionali alle esigenze di sicurezza e di organizzazione interna, purché non arbitrarie o manifestamente irragionevoli.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000

    È richiamato come base del riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento, ma entro un bilanciamento con le esigenze organizzative dell'istituto.

  • Corte costituzionale n. 186 del 2018

    È evocata quale arresto che ha operato un contemperamento tra il diritto del detenuto a preparare taluni cibi e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. sono legittime limitazioni all'uso di utensili o alla preparazione dei cibi quando siano giustificate da esigenze di sicurezza interna e di controllo effettivo, e risultino non arbitrarie né manifestamente irragionevoli.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza va letta nel suo complesso: la valorizzazione di esigenze organizzative può essere coerente con il richiamo alle esigenze di sicurezza, se queste emergono chiaramente dal provvedimento amministrativo e dalla decisione impugnata.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si fondi su una lettura non corretta della motivazione del giudice di merito o su orientamenti giurisprudenziali superati rispetto a un indirizzo ormai consolidato.
  • Il bilanciamento tra i diritti del detenuto e le esigenze dell'amministrazione penitenziaria può legittimare restrizioni orarie alla cucina in cella, ove venga comunque preservata la possibilità di riscaldare cibi e liquidi e di approntare alimenti semplici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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