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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22123/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., relativa a 210 giorni di restrizione (dal 26/05/2015 al 22/12/2015) per indagini su estorsione e tentata estorsione. Il ricorrente deduceva esclusivamente violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. in relazione all'asserita sussistenza di colpa grave, sostenendo che le sue spiegazioni (negazione di avere chiesto il pagamento del debito della signora Fiorillo) erano plausibili, erano state anzi valorizzate nella sentenza di assoluzione e non costituivano manifestazione di colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione correttamente ha valutato, in autonomia rispetto al merito penale, la condotta del Boncore: reiterata e insistente richiesta del pagamento del debito, accettazione di un'autovettura in datio in solutum e successiva restituzione con pagamento tramite assegni intestati a terzi, oltre alla negazione in interrogatorio di avere compiuto quelle condotte. La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento volontario e "fortemente equivoco" potesse integrare dolo o colpa grave ostativi al diritto all'equa riparazione, dovendosi distinguere il silenzio legittimo dalla menzogna deliberata quando questa sia causalmente rilevante per l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'odierno ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave. La Corte ne applica i criteri richiedendo valutazione autonoma della condotta dell'indagato rispetto all'insorgere della misura.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla esposizione del motivo nel ricorso (regole sui limiti della motivazione impugnatoria).

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    "di non rispondere ad alcuna domanda"

    La Corte distingue tra l'esercizio legittimo della facoltà di non rispondere (che non incide automaticamente sul diritto alla riparazione) e la menzogna deliberata: quest'ultima, se causalmente rilevante per la cautela, può integrare un fatto ostativo.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; utilizzato dalla Corte per qualificare come colpa grave condotte caratterizzate da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che potevano fondare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Direttiva UE 2016/343 e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Richiamate per il rafforzamento della presunzione di innocenza e per precisare che l'esercizio della facoltà di non rispondere non deve essere penalizzato di per sé; tuttavia la riforma non esclude che la menzogna deliberata abbia rilievo ai fini della riparazione se causalmente significativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite e sez. 4ª)

    La sentenza si uniforma ai principi consolidati (Sez. Unite n. 43/1995; n. 32383/2010; n. 51779/2013 e pronunce successive) secondo i quali il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta dell'interessato, anche attraverso mendacio o reticenza rilevante, abbia causalmente contribuito all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare, escludendo l'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: un'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se l'interessato abbia dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave; questa valutazione considera tutti gli elementi anche se poi non hanno portato alla condanna.
  • La menzogna o la fornitura deliberatamente falsa di fatti in sede di interrogatorio, se causalmente rilevanti per l'adozione o il mantenimento della misura cautelare, può integrare un ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.
  • Il silenzio legittimo (esercizio della facoltà di non rispondere) è distinto dalla menzogna: il primo non incide automaticamente sul diritto alla riparazione, la seconda può incidere se ha effettiva incidenza sulle scelte cautelari.
  • La condotta rilevante va valutata sia anteriormente sia successivamente alla perdita della libertà: persistente atteggiamento equivoco o comportamenti reiterati (pressioni, modalità di riscossione camuffata di crediti) possono costituire colpa grave.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare al meglio l'effettiva natura lecita dei propri atti e evitare versioni contraddittorie o artificiose che possano assumere valore indiziario causale rispetto alla misura cautelare.

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