Ordinanza n. 13552/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. del decreto del Questore della Provincia di Latina Prot. nr. 186/2026, Cat.A.11/2026, emesso in data 6 maggio 2026 e notificato al ricorrente in data 18 giugno 2026, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 118432133 e, contestualmente, il rifiuto dell’istanza di rinnovo del medesimo titolo; 2. del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dall’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino in data 18 giugno 2026, con il quale è stato negato al ricorrente l’ingresso nel territorio nazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale rifiuto dell'istanza di rinnovo, nonché respingimento alla frontiera con diniego di ingresso in Italia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Latina del 6 maggio 2026, notificato il 18 giugno 2026, con cui sono stati revocati il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestualmente rifiutata l'istanza di rinnovo, nonché il provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino il 18 giugno 2026. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, perché si limita a decidere sulla questione preliminare relativa alla competenza territoriale.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l'art. 47, comma 1, c.p.a. esclude che costituisca questione di competenza la ripartizione delle controversie tra il tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e una sezione staccata, salvo i casi di competenza funzionale inderogabile. Ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 47, comma 2, c.p.a., che impone la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Lazio affinché decida sull'eccezione di competenza sollevata dall'Amministrazione. Il fascicolo è stato quindi trasmesso al Presidente del TAR Lazio; non è stata assunta alcuna decisione sulla domanda di annullamento né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, c.p.a.
non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
La ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata non costituisce questione di competenza, salvo i casi di competenza funzionale inderogabile.
art. 47, comma 2, c.p.a.
In presenza dell'eccezione di competenza territoriale sollevata dall'Amministrazione, il fascicolo deve essere rimesso al Presidente del TAR competente per la decisione sulla relativa eccezione.
Massime di principio
- Quando in un giudizio amministrativo viene sollevata un'eccezione di competenza territoriale nei casi disciplinati dall'art. 47, comma 2, c.p.a., il collegio deve trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale amministrativo regionale affinché provveda sulla questione, senza definire nel merito la domanda principale.
- La ripartizione delle controversie tra la sede capoluogo di un TAR e una sua sezione staccata non costituisce questione di competenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.a., salvo che ricorra un'ipotesi di competenza funzionale inderogabile.
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