Sentenza del 09/11/2016 n. 22747 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva annullato parzialmente la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La controversia riguardava il disconoscimento di un credito IVA maturato in un periodo d'imposta precedente, per il quale la società non aveva presentato le dichiarazioni annuali, ma che era stato utilizzato nella dichiarazione relativa al 2001. Secondo l'Agenzia, la mera produzione dell'istanza di condono e della dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi non era sufficiente a dimostrare l'effettiva sussistenza del credito e il possesso dei requisiti sostanziali per la detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. La Corte ha precisato che, anche in caso di omessa dichiarazione annuale, il credito IVA può essere riconosciuto se il contribuente dimostra concretamente, mediante fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, documentazione contabile o documenti equivalenti, che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo IVA, sono stati assoggettati all'imposta e sono stati destinati a operazioni imponibili. Tuttavia, l'istanza di condono e la dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi non sono documenti idonei a provare tali requisiti sostanziali e non possono costituire titolo per il riconoscimento di crediti d'imposta precedentemente non dichiarati. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere al controllo automatizzato dei dati dichiarati e alla conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8
È stato invocato in relazione agli obblighi dichiarativi e alla possibilità di utilizzare un credito IVA maturato in un periodo per il quale era stata omessa la dichiarazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28
Le disposizioni disciplinano il diritto alla detrazione dell'IVA e gli obblighi dichiarativi. La Corte ha distinto gli obblighi formali dalla prova dei requisiti sostanziali necessari per esercitare la detrazione.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare la sussistenza del credito IVA e dei requisiti sostanziali per la detrazione grava sul contribuente che intende farlo valere.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni, agevolazioni o detrazioni diverse da quelle originariamente dichiarate
Le procedure di condono e definizione degli anni pregressi hanno effetti limitati e non possono essere utilizzate per creare o dimostrare un credito IVA precedentemente non dichiarato, né per ottenere una detrazione diversa da quella risultante dalle dichiarazioni originarie.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha rigettato direttamente il ricorso originario della contribuente.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 17757 del 2016
la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta ... sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione
L'omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, purché il contribuente provi l'effettiva esistenza del credito, la legittimità delle operazioni e il rispetto del termine per la detrazione.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 17758 del 2016
Conferma che il diritto alla detrazione può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale, se i requisiti sostanziali sono dimostrati concretamente e la detrazione è stata esercitata entro il termine previsto.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013
Individua, quali documenti utili a provare il credito IVA, i registri IVA, le liquidazioni periodiche, la dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa e la documentazione inerente o equivalente alle fatture.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 5 dicembre 1996, causa C-85/95, Reisdorf
Gli Stati membri possono richiedere la produzione della fattura originale o ammettere altri documenti idonei a dimostrare che l'operazione è realmente avvenuta, potendo anche escludere prove non sufficientemente attendibili.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione annuale IVA non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione: il contribuente può comunque far valere il credito se dimostra i requisiti sostanziali dell'operazione e rispetta i termini di legge.
- L'onere della prova grava sul contribuente. Sono necessari documenti sostanziali e verificabili, come fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, scritture contabili e documentazione equivalente.
- Le dichiarazioni di condono o integrative per la definizione degli anni pregressi, da sole, non provano l'effettiva esistenza del credito IVA e non possono sostituire la documentazione delle operazioni sottostanti.
- Nel giudizio contro una cartella derivante da controllo automatizzato, il giudice può riconoscere il credito anche se la dichiarazione annuale è stata omessa, ma solo quando la prova concreta del credito sia già disponibile e non richieda accertamenti incompatibili con il procedimento.
- Occorre distinguere gli adempimenti formali, come la presentazione della dichiarazione, dai requisiti sostanziali della detrazione: la violazione formale può non essere decisiva, mentre l'assenza di prova delle operazioni e dell'imposta realmente assolta impedisce il riconoscimento del credito.
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