Cassazione Civile, Ordinanza n. 33744/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi facendo applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha resistito. Dopo la proposizione del ricorso, il contribuente è deceduto e si è costituita una delle eredi, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata dei carichi tramite rottamazione-ter. La Corte, con ordinanza interlocutoria, aveva chiesto chiarimenti sul collegamento tra le cartelle rottamate e l'avviso di accertamento impugnato e aveva rilevato problemi di integrità del contraddittorio, poi superati con ulteriore documentazione depositata dall'erede. Quest'ultima ha dimostrato che dall'avviso di accertamento erano derivate tre cartelle di pagamento riferite espressamente a quell'atto impositivo, che tali cartelle erano state incluse nella rottamazione-ter e che tutte le rate erano state integralmente pagate.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché la pretesa tributaria oggetto della controversia era stata definita mediante adesione alla rottamazione-ter dei carichi derivanti dall'avviso di accertamento impugnato. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, l'estinzione del giudizio presuppone il perfezionamento effettivo della definizione agevolata e la produzione della documentazione attestante i pagamenti, condizioni qui ritenute soddisfatte. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione comporta la sospensione dei giudizi pendenti sui carichi ricompresi nella dichiarazione; l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento effettivo della rottamazione-ter e alla produzione in giudizio della documentazione dei pagamenti effettuati.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base normativa della rottamazione-ter.
d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Richiamato come modifica e aggiornamento della disciplina della rottamazione-ter.
art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata per individuare gli interessi di mora esclusi dal pagamento nella definizione agevolata.
art. 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Norma richiamata per individuare sanzioni e somme aggiuntive escluse dal pagamento nella definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione al caso di estinzione del giudizio, affermando che il doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il carico tributario oggetto del giudizio è stato definito con rottamazione-ter e il perfezionamento della procedura è comprovato documentalmente, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata non basta l'adesione formale alla procedura: occorre dimostrare che i carichi rottamati coincidano con quelli derivanti dall'atto impugnato e che i pagamenti dovuti siano stati effettivamente eseguiti.
- La morte della parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione, non produce interruzione del processo; la prosecuzione segue le regole proprie del giudizio di legittimità.
- La revoca del mandato al difensore non integra causa di interruzione del processo di cassazione e non richiede adempimenti processuali particolari.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, perché la sua applicazione è limitata ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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