Cassazione Penale, Ordinanza n. 08874/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentita l'impugnazione proposta contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per un motivo non rientrante nei casi tassativi di ricorribilità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). La Corte rileva che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti, poiché contro una decisione resa in tale forma il ricorso per cassazione è ammesso solo per doglianze relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso concreto, invece, il ricorso prospettava una carenza di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p., censura ritenuta eccentrica rispetto ai motivi tipizzati e quindi inidonea a fondare l'impugnazione.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativamente riconosciuti dalla giurisprudenza: vizi nella formazione del consenso, nel consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto all'accordo o applicazione di pena illegale.
La doglianza relativa alla mancata o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata considerata motivo eccentrico e non riconducibile ai casi di ricorso ammessi avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano nei casi previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi strettamente tipizzati e attinenti alla validità dell'accordo o alla legalità della pena.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. per censurare profili di motivazione estranei ai vizi tipici, come la verifica ex art. 129 c.p.p., se tali doglianze non incidono sui presupposti specificamente impugnabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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