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Sentenza

Sentenza n. 3702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 681 del 25 gennaio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che, nel giudizio di ottemperanza, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata elettrificazione di un opificio nel periodo risarcibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con due motivi connessi, l'erroneità della valutazione del danno. In primo luogo, ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse accolto acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare che la programmazione dell'annata agraria avviene all'inizio dell'anno e impone all'imprenditore di decidere anticipatamente varietà, quantità, modalità di coltivazione, acquisto dei fattori produttivi e destinazione commerciale dei prodotti. Pertanto, l'elettrificazione dell'opificio intervenuta il 26 maggio 2015 non avrebbe consentito di recuperare, per la successiva stagione produttiva, le scelte già compiute in assenza della disponibilità dell'impianto. In secondo luogo, ha contestato la statuizione secondo cui il danno non sarebbe quantificabile per la mancata produzione delle fatture relative all'acquisto dei macchinari, degli impianti e dei materiali di confezionamento, sostenendo che tali investimenti non erano stati effettuati proprio perché l'opificio non era funzionante e che il mancato guadagno poteva comunque essere stimato sulla base della relazione tecnica di parte e di un diverso criterio di liquidazione. Il Comune ha resistito sostenendo le ragioni della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che la sentenza di cognizione n. 5120/2020 aveva già accertato, con efficacia di giudicato, la responsabilità del Comune per i danni derivanti dalla mancata elettrificazione dell'opificio fino al 25 maggio 2015 e aveva individuato il danno risarcibile nel mancato guadagno connesso all'attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di patate e pomodori destinati al mercato del fresco. Tali presupposti non potevano essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. La verificazione disposta in appello ha confermato che la programmazione delle colture avviene mesi prima della raccolta e della vendita e che la scelta delle varietà e della destinazione dei prodotti condiziona l'intera annata agraria. Di conseguenza, l'elettrificazione intervenuta il 26 maggio 2015 non poteva rendere utilizzabile l'opificio per la stagione produttiva già programmata, sicché il danno riguardava l'intera annata agraria 2015. Il Collegio ha inoltre ritenuto logicamente adeguata la quantificazione effettuata dal verificatore, che, tenendo conto delle osservazioni delle parti, ha liquidato il danno in euro 100.893,83. Il Comune è stato condannato al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione delle singole voci dalla relativa annualità e interessi legali compensativi sulle somme annualmente rivalutate sino alla data della sentenza, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori di legge. Le spese della verificazione sono state rimesse a separato decreto collegiale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    il Comune di Marigliano deve essere condannato alla rifusione dei danni derivanti in modo immediato e diretto dalla mancata elettrificazione dell'opificio del ricorrente fino al 25.5.2015

    La disposizione consente al giudice, accertata la responsabilità dell'amministrazione, di stabilire i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi per formulare una proposta risarcitoria, rimettendo la quantificazione al successivo accordo o, in caso di mancata esecuzione, alla sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del danno deve rispettare i presupposti di fatto e i limiti temporali già accertati con efficacia di giudicato nella sentenza di cognizione; tali presupposti non possono essere rimessi in discussione dalle parti nella fase esecutiva.
  • Quando il danno riconosciuto deriva dalla mancata disponibilità di un impianto produttivo agricolo, la valutazione del mancato guadagno deve considerare la programmazione dell'annata agraria, che precede di mesi la raccolta e la vendita e comprende la scelta delle varietà, delle superfici, dei fattori produttivi e della destinazione commerciale.
  • La sopravvenuta disponibilità dell'impianto nel corso dell'annata produttiva non esclude il danno relativo all'intera stagione quando le decisioni colturali e gli investimenti necessari siano stati necessariamente assunti in precedenza, in assenza della funzionalità dell'impianto.
  • La mancata produzione di fatture relative a investimenti o costi non eseguiti perché l'attività produttiva non era concretamente avviabile non impedisce, di per sé, la liquidazione del mancato guadagno, ove il danno possa essere stimato mediante una verificazione fondata su elementi tecnici e contabili attendibili.
  • La quantificazione del danno accertata mediante verificazione può essere recepita dal giudice quando la relazione sia motivata, coerente, abbia esaminato le osservazioni dei consulenti di parte e non presenti vizi logici o criticità tecniche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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