Cassazione Penale, Sentenza n. 1244/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per il reato previsto dall'art. 642 c.p., deducendo in via generale violazione di legge (art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione per avere la Corte di appello acquisito documenti (certificati medici e radiografie) in udienza di appello senza formale rinnovazione del dibattimento e senza consentire adeguata prova contraria; contestavano inoltre che la falsità della documentazione fosse oggetto di accertamento in un procedimento parallelo a carico dei medici (per cui, sostenevano, non poteva essere ritenuta nel processo a loro carico), che venga scissa la qualificazione del falso tra 'ideologico' e 'materiale' creando un apparente conflitto di giudicati, e segnalavano specificamente che per alcuni imputati la stessa radiografia era stata prodotta per più sinistri, deducendo la mancata considerazione della qualifica di 'concorrenti' nei diversi procedimenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima l'acquisizione documentale in appello perché effettuata nel contraddittorio (le difese si erano limitate a opporsi genericamente senza chiedere prove contrarie) e ha ricordato che l'acquisizione documentale in appello non richiede necessariamente una formale ordinanza di rinnovazione se la prova è rilevante e il contraddittorio è garantito. Quanto alla presunta impropria utilizzazione di certificati oggetto di altro procedimento, la Corte ha affermato l'indipendenza dei giudizi di cognizione: il fatto che la falsità sia valutata anche in un giudizio parallelo non impedisce al giudice del processo per truffa di valutare la falsità dei documenti presentati per ottenere il risarcimento. Ha inoltre precisato che i documenti acquisiti in appello hanno valore corroborante e non decisivo rispetto al quadro probatorio già fondato su consulenze tecniche; i consulenti avevano riscontrato l'identità delle radiografie prodotte da alcuni imputati, circostanza ritenuta idonea a confermare la responsabilità. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma richiamata come fattispecie contestata (truffa mediante produzione di documenti falsi). La Corte conferma che la valutazione della responsabilità per tale reato implica l'accertamento della falsità dei documenti prodotti per ottenere il risarcimento.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come mezzo di impugnazione; la Corte valuta il motivo e lo dichiara manifestamente infondato, ritenendo rispettate le garanzie del contraddittorio.
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione relativa all'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione del contraddittorio. La Corte rileva che qui il contraddittorio è stato garantito e quindi i documenti acquisiti non sono inutilizzabili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone conseguenze per ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella misura indicata.
Massime di principio
- L'acquisizione di documenti in sede di appello non richiede sempre una formale rinnovazione del dibattimento purché sia rilevante la prova e sia garantito il contraddittorio fra le parti; un'opposizione generica della difesa senza richiesta di prova contraria non rende automaticamente inutilizzabili i documenti acquisiti.
- La presenza di un procedimento parallelo volto ad accertare la falsità di documenti (es. a carico di sanitari) non impedisce al giudice che valuta la responsabilità per truffa di esaminare la falsità di quegli stessi documenti: i giudizi di cognizione sono indipendenti e eventuali contrasti possono essere valutati successivamente, anche con istanze di revisione se ne ricorrono i presupposti.
- Documenti acquisiti in appello possono avere valore corroborante e non necessariamente decisivo rispetto a un quadro probatorio già formato da consulenze tecniche o altri elementi; la Corte può valorizzare la convergenza di più elementi probatori (perizia tecnica, discrepanze tra referti e referti ufficiali, identità di radiografie) per confermare una condanna.
- Le differenze nella qualificazione del falso (materiale vs ideologico) fra procedimenti non costituiscono automaticamente un conflitto di giudicati; occorre un contrasto effettivo e definitivo tra decisioni per poter invocare rimedi quali la revisione.
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