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Sentenza

Sentenza n. 14783/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui alla nota prot. n. UA 5/11/2025 RFI_DAC\A0011\P\2025\0006631 del 5 novembre 2025, con cui RFI ha disposto "l'esclusione del Consorzio Stabile CMF dal lotto n. 3 della procedura di gara n. DAC. 0203. 2024" (CIG B2B7AF60E5); - della nota prot. n. UA 5/11/2025 RFI_DAC\A0011\P\2025\0006632 del 5 novembre 2025, con cui RFI ha trasmesso al Consorzio il Provvedimento di esclusione; - di tutti i Verbali di Gara e, in particolare, del Verbale recante la "Verifica di congruità - Offerta CONSORZIO STABILE CMF", con cui RFI ha concluso per la non sostenibilità dell'offerta presentata dal Consorzio; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile, ivi compreso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione della Gara in favore del RTI MG, collocatosi in posizione immediatamente successiva al Consorzio; e per il subentro - del Consorzio nell'aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il RTI MG; nonché, in via subordinata, per il risarcimento - dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio; in via ulteriormente subordinata, per l'annullamento - della lex specialis di Gara; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla MATI GROUP S.P.A. a socio unico: per l’annullamento - 1) della nota del 3 aprile 2025 con il quale è stata comunicata la graduatoria finale della gara relativamente al Lotto 3 oggetto del ricorso principale; 2) del provvedimento di cui alla nota prot. n. UA 5/11/2025 RFI_DAC\A0011\P\2025\0006631 del 5 novembre 2025 con cui RFI ha disposto l’esclusione del Consorzio Stabile CMF dal lotto n. 3 della procedura di gara per la sola anomalia dell’offerta e non per gli ulteriori motivi dedotti di seguito; 3) di tutti Verbali di gara relativamente al Lotto 3 ed in particolare del Verbale della seduta riservata nel quale è stata esaminata e valutata l’offerta del Consorzio CMF e del Verbale del 2.4.2025 nel quale, all’esito dell’apertura delle offerte economiche è stata stilata la graduatoria finale della gara; 4) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.

Giustizia amministrativa202515061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del consorzio dal lotto n. 3 della procedura di gara per ritenuta anomalia e non sostenibilità dell'offerta, unitamente agli atti della verifica di congruità e agli eventuali atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato l'esclusione disposta da RFI all'esito della verifica di congruità dell'offerta relativa ai servizi integrati di manutenzione e facility management delle stazioni ferroviarie. Ha dedotto la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di buon andamento, correttezza e risultato, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che i costi della cauzione definitiva e delle polizze fossero già inclusi nelle spese generali; che l'incremento del 6% dei costi unitari della manodopera coprisse gli aggiornamenti salariali; e che le ore aggiuntive offerte come miglioria potessero essere ripartite tra le attività di monitoraggio, remunerate a canone fisso, e le attività manutentive remunerate a canone variabile. Secondo il ricorrente, la diversa interpretazione di RFI avrebbe reso l'offerta economicamente insostenibile e sarebbe stata contraria al favor partecipationis e al principio del risultato. In via subordinata, ha chiesto l'annullamento della lex specialis, ritenendo che essa impedisse la formulazione di offerte sostenibili e il conseguimento dei punteggi massimi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo che al Consorzio fossero stati attribuiti sei punti invece di quattro per il criterio migliorativo e che, dai giustificativi, risultasse una modifica dell'offerta tecnica o comunque una sua difformità, tale da imporre l'esclusione per ragioni ulteriori rispetto all'anomalia. RFI ha sostenuto la legittimità dell'esclusione e, quanto al ricorso incidentale, ha riconosciuto l'eventuale errore di punteggio, ritenendolo tuttavia ininfluente sulla graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha interpretato la lex specialis, e in particolare il par. 3.2.1 del Capitolato Tecnico e il par. 3 dell'Allegato E, nel senso che le migliorie premiali riguardavano esclusivamente l'incremento dei giorni o dell'orario delle attività di monitoraggio, con conseguente riferibilità al canone fisso, senza possibilità di estensione alle attività remunerate a canone variabile. Ha tuttavia chiarito che l'equilibrio economico dell'offerta doveva essere valutato unitariamente, in rapporto all'intero valore dell'appalto, e non mediante una verifica di autosufficienza economica della sola componente a canone fisso. La tesi del Consorzio è stata ritenuta infondata perché, da un lato, pretendeva di imputare le ore migliorative anche a prestazioni diverse dal monitoraggio, in contrasto con la lex specialis, e, dall'altro, assumeva erroneamente che i costi delle migliorie dovessero essere coperti esclusivamente dal canone fisso. La censura subordinata contro la lex specialis è stata respinta perché l'asserita insostenibilità derivava dall'erronea interpretazione del Consorzio e non dalla disciplina di gara. Il TAR ha inoltre riconosciuto che la definizione dei criteri premiali rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa della stazione appaltante, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà, nella specie non ravvisate. Gli ulteriori rilievi relativi ai costi delle garanzie e della manodopera sono stati assorbiti, essendo l'esclusione sorretta da autonome ragioni sufficienti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva definitivamente eliminato la posizione del Consorzio dalla gara. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di RFI e della controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della verifica di congruità e anomalia dell'offerta; il giudice non sviluppa una distinta interpretazione dell'articolo, ritenendo comunque legittima l'esclusione sulla base dell'erronea strutturazione dell'offerta rispetto alla lex specialis.

  • artt. 17 e 107 d.lgs. 36/2023

    Richiamati nell'ambito del ricorso incidentale per sostenere l'illegittimità della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del punteggio; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile senza esame del merito.

  • d.lgs. 36/2023

    Il giudice esclude che il codice imponga alla stazione appaltante di strutturare i criteri premiali in modo da rendere concretamente conseguibile da tutti gli operatori il punteggio massimo per ciascun elemento, riconoscendo all'amministrazione discrezionalità nella definizione dei parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue tra diverse componenti funzionali ed economiche del servizio e collega espressamente il criterio premiale a una sola di esse, le migliorie offerte devono essere riferite esclusivamente alla componente indicata, senza poter essere imputate ad attività diverse per esigenze di sostenibilità economica.
  • L'equilibrio economico di un'offerta deve essere valutato, ove la lex specialis non imponga una distinta autosufficienza delle singole componenti, con riferimento all'intero valore dell'appalto e alla struttura complessiva dei costi e dei ricavi, non alla sola redditività di una specifica voce o componente del corrispettivo.
  • La pretesa antieconomicità di una disciplina di gara non può fondare l'illegittimità della lex specialis quando deriva dall'erronea interpretazione del concorrente circa l'imputazione dei costi e non da un effettivo vincolo imposto dalla disciplina di gara.
  • La definizione dei criteri tecnici e dei meccanismi premiali rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o sproporzione.
  • Il ricorso incidentale del concorrente controinteressato diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorso principale è respinto e l'esclusione del ricorrente principale dalla procedura diviene definitiva, facendo venir meno l'utilità pratica dell'impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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