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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04272/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di spese processuali già liquidate in favore di un avvocato nel precedente giudizio tributario, pari a euro 3.358,98 oltre accessori. All'esito dell'ottemperanza, il giudice tributario aveva nominato un commissario ad acta e, con ordinanza conclusiva, aveva liquidato in favore del difensore solo euro 200,00 per spese di quel giudizio, importo inferiore ai minimi tariffari previsti dai parametri professionali applicabili ratione temporis. Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6, L. 247/2012, degli artt. 1, 2 e 4, comma 1, del d.m. 55/2014, della relativa tabella n. 24, degli artt. 1 e 6 del d.m. 37/2018 e dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la liquidazione fosse illegittimamente inferiore ai minimi inderogabili. La resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, assumendo che l'ordinanza di chiusura dell'ottemperanza non fosse impugnabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, affermando che l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando, pur con forma di ordinanza, abbia contenuto decisorio sul diritto alle spese. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che, per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite effettuata secondo il d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi inderogabili dello scaglione applicabile senza adeguata motivazione. Poiché, per il valore della controversia, il compenso minimo dovuto era pari a euro 1.064,00 e non a euro 200,00, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di ottemperanza nella somma di euro 1.064,00 oltre accessori di legge, ponendo inoltre le spese del giudizio di legittimità a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza, se ha contenuto decisorio sulle spese e non è altrimenti impugnabile, è ricorribile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    il comma 7 individua nella sentenza resa all'esito del procedimento di ottemperanza il provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento; l'ordinanza di chiusura del procedimento, quando decide anche sulle spese, può tuttavia assumere natura decisoria e essere impugnabile ex art. 111 Cost.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    viene richiamato quale base del sistema di aggiornamento dei parametri professionali e dei valori minimi tariffari.

  • art. 1 d.m. 55/2014

    richiamato come norma sui parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 2 d.m. 55/2014

    richiamato nel quadro dei parametri di liquidazione dei compensi.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    come modificato dal d.m. 37/2018, impedisce al giudice di scendere sotto i valori minimi dello scaglione applicabile salvo adeguata motivazione.

  • tabella n. 24 allegata al d.m. 55/2014

    serve alla determinazione dei minimi tariffari applicabili al caso concreto in base allo scaglione di valore della causa.

  • art. 1 d.m. 37/2018

    interviene sulla disciplina dei parametri professionali rendendo inderogabili i minimi tariffari richiamati.

  • art. 6 d.m. 37/2018

    richiamato nel sistema dei parametri applicabili ratione temporis.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992

    norma sulle spese nel processo tributario richiamata dal ricorrente per contestare la liquidazione inferiore ai minimi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, l'ordinanza di chiusura è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, pur non essendo formalmente una sentenza, contiene una statuizione decisoria su diritti soggettivi, come la liquidazione delle spese processuali.
  • Dopo le modifiche introdotte al d.m. 55/2014 dal d.m. 37/2018, nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali il giudice non può scendere sotto i valori minimi dello scaglione applicabile se non con adeguata motivazione.
  • La determinazione delle spese di lite va effettuata in relazione al valore della controversia e ai parametri tariffari vigenti ratione temporis; una liquidazione inferiore ai minimi inderogabili è illegittima.
  • Quando il giudice di legittimità dispone di tutti gli elementi necessari e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare il provvedimento impugnato e decidere direttamente nel merito sulla quantificazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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