Sentenza n. 1029/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 378/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 378/2024 del Tribunale di Rimini, relativo al riconoscimento della carta docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, come attestato dalla cancelleria il 4 gennaio 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Decorso tale termine, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati l'esecutività del decreto ingiuntivo e il perdurante inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni del decreto, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; tale esecutività è stata ritenuta comprovata dall'attestazione della cancelleria prodotta in giudizio.
art. 120 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo era stato notificato ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, richiamato nella sentenza come termine di 120 giorni.
Massime di principio
- È ammissibile l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, quando il decreto sia divenuto esecutivo e l'amministrazione destinataria sia rimasta inadempiente.
- L'esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto può essere comprovata mediante l'attestazione della cancelleria prevista dall'art. 647 c.p.c.; una volta verificata tale esecutività e decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere corredato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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