Ordinanza n. 237/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 10 del 10/02/2026, notificata alla ricorrente, tramite pec al suo difensore, avv. S. Vetrugno, in data 24 febbraio 2026, con cui il Consiglio Comunale di Galatina ha deliberato di dare esecuzione alla Sentenza n. 99/2025 del TAR Puglia, Sezione di Lecce, provvedendo alla riqualificazione urbanistica dei terreni di proprietà della sig.ra Papadia Maria Assunta, ricadenti in zona omogenea di espansione C1, comparto n. 6, del vigente Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), destinati a strada e parcheggio e per l’effetto di confermare la destinazione urbanistica del Comparto 6 nelle sue previsioni volumetriche e di dimensionamento complessivo e del relativo sub-comparto di iniziativa pubblica costituito da parcheggio e strada di Piano e di fare proprie le motivazioni contenute nella relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica della Direzione di Urbanistica ed Attività produttive, allegata al predetto atto, per farne parte integrale e sostanziale e, quindi, identificare la realizzazione del parcheggio e della relativa strada di adduzione quale opera pubblica ricompresa nel sub-comparto di intervento del comparto n°6 del P.U.G., dando atto che la suddetta riqualificazione urbanistica costituisce variazione al vigente P.U.G., con iter procedimentale disciplinato dall’art. 12 della Legge Regionale n. 20 del 27.07.2001 e che nel caso di specie – cioè di conferma delle previsioni strutturali del P.U.G. e quindi di reiterazione delle destinazioni e dei vincoli previgenti – trova applicazione il comma 2 del suddetto art. 12 della L.R. n°20/2001, per il quale la presente deliberazione non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale e di adottare, per le motivazioni contenute nella citata relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica della Direzione di Urbanistica ed Attività produttive, la variazione al vigente P.U.G. consistente nella conferma della destinazione a strada e parcheggio prevista nello stesso P.U.G. per le porzioni del terreno sito in Galatina alla Via Giada, censito nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 75 particella 2646, di cui è comproprietaria la signora Papadia Maria Assunta; nonché delle delibere della Giunta Comunale di Galatina n°69 del 18/02//2025 e del Consiglio Comunale di Galatina n°15 del 25/02/2025, mai notificate alla ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Galatina che, in dichiarata esecuzione di una sentenza del TAR, ha confermato la destinazione a strada e parcheggio di porzioni di terreni privati e qualificato tale conferma come variazione del P.U.G.; sono state impugnate anche delibere della Giunta e del Consiglio Comunale adottate nel 2025
Esito
La controversia
La proprietaria ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione consiliare con cui il Comune ha disposto la riqualificazione urbanistica di porzioni dei suoi terreni, ricadenti in zona omogenea C1, comparto n. 6, confermandone la destinazione a strada e parcheggio e i relativi vincoli. Sono state inoltre impugnate due precedenti delibere comunali, deducendone la mancata notificazione alla ricorrente, oltre a ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità articolati nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., in relazione allo stato non ancora definitivo del procedimento di variante urbanistica.
La decisione
Il TAR, senza anticipare valutazioni sulle questioni di rito e di merito, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, poiché non era ancora intervenuta la definitiva adozione della variante urbanistica contestata. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, ma è stata fissata l’udienza pubblica del 25 novembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari sottese al ricorso possano essere tutelate adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può definire rapidamente il giudizio senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 12, comma 2, l.r. Puglia n. 20/2001
la presente deliberazione non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale
La norma è richiamata nell’atto impugnato quale disciplina procedimentale della variazione urbanistica, ma l’ordinanza non ne esamina la legittimità o l’applicabilità.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata sia adeguata e non occorra sospendere immediatamente l’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può essere disposta senza anticipare la valutazione definitiva delle questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate.
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