Sentenza del 20/05/2015 n. 10353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla L. n. 156 del 2005. In particolare, contestava l'annullamento delle cartelle ICI relative agli anni 1998-2000 per presunta decadenza dalla notifica, ritenendo applicabile il termine quinquennale introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, e non la disciplina previgente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto tempestivo l'accertamento ICI notificato il 12 settembre 2003, poiché i termini per gli anni 1998, 1999 e 2000 scadevano rispettivamente il 31 dicembre 2003, 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005. Ha inoltre ritenuto tempestiva la successiva cartella di pagamento, soggetta al termine decennale applicabile all'accertamento divenuto definitivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La norma è stata richiamata dal Comune in relazione alla disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento.
L. n. 156 del 2005
Richiamata quale fonte modificativa della disciplina relativa ai termini e alle modalità di notificazione della cartella di pagamento.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La disposizione ha previsto un termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171
La nuova disciplina dei termini di accertamento è stata ritenuta applicabile anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1
La disposizione previgente prevedeva un termine triennale di decadenza, superato dalla disciplina introdotta dalla legge finanziaria del 2007.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
La Corte ha applicato il termine decennale per la riscossione, anche quando la definitività dell'accertamento deriva dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine di decadenza per notificare l'avviso di accertamento deve essere individuato verificando la disciplina vigente e le eventuali norme transitorie applicabili all'anno d'imposta.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 296 del 2006 può applicarsi anche a rapporti tributari relativi ad annualità anteriori al 2007, con conseguente estensione del termine di accertamento a cinque anni.
- È necessario distinguere il termine di decadenza per notificare l'accertamento dal termine per procedere alla riscossione mediante cartella: il primo riguarda la validità dell'atto impositivo, mentre il secondo decorre dall'accertamento divenuto definitivo.
- La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento può renderlo definitivo e consentire la successiva riscossione entro il termine previsto per gli atti tributari definitivi.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente.
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