Cassazione Penale, Sentenza n. 21213/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pace Mario impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28/02/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Marsala (5/3/2021) per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.). I motivi di ricorso censurano: 1) travisamento della prova per presunta inattendibilita e mancanza di riscontri del racconto della persona offesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato per incompatibilita tra condotta contestata e lesioni; 3) mancato riconoscimento della legittima difesa; 4) diniego della particolare tenuita del fatto.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibili i primi quattro motivi nella parte in cui svolgono doglianze di fatto o si limitano a riprodurre censure gia esaminate in appello, poiche la rilettura del merito non rientra nei poteri della Corte di cassazione e i motivi erano generici. Tuttavia la Corte rileva d'ufficio un profilo di illegality della pena: dato che, dopo l'assoluzione da altro capo, il reato residuo consiste in lesioni non aggravate con prognosi di giorni cinque, la fattispecie rientrerebbe nelle ipotesi di competenza del giudice di pace (art. 52 d.lgs. 28/08/2000, n. 274) e pertanto l'applicazione di una pena detentiva risulta illegale. Per questo motivo la sentenza impugnata viene annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Il ricorso e' dichiarato inammissibile nel resto. Le spese della parte civile, beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Riferimento al reato per il quale l'imputato e' stato condannato (lesioni personali). La Cassazione conferma che la qualifica del reato e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in sede di legittimita mediante una riconsiderazione dei fatti
artt. 3, 13, 25, 27 Cost.
Richiamati per affermare il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalita della pena anche quando il ricorso e' inammissibile, al fine di tutelare principi costituzionali relativi alla legalita e proporzionalita della pena
art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma che individua le competenze del giudice di pace per talune fattispecie: la Corte rileva che per lesioni non aggravate con prognosi di giorni cinque la sanzione applicabile rientrerebbe tra quelle previste per i procedimenti di competenza del giudice di pace, rendendo illegittima l'applicazione di pena detentiva 'ah origine'
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la Cassazione puo' rilevare d'ufficio l'illegalita della pena e intervenire sul trattamento sanzionatorio anche quando il ricorso e' inammissibile
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Giurisprudenza richiamata per il principio che la Corte di cassazione non puo' procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione del giudice di merito
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521
Giurisprudenza che afferma l'inammissibilita dei motivi che riproducono pedissequamente le censure gia dedotte in appello senza una critica puntuale del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La Corte di cassazione non puo' rivedere la valutazione di merito sulle prove: le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- I motivi che riproducono le censure gia esaminate in appello, senza confutare specificamente le ragioni del rigetto, sono generici e inammissibili in cassazione
- La legittima difesa deve essere valutata dal giudice di merito sulla base delle finalita difensive della condotta; l'assenza di tali fini, anche ammessa dall'imputato, rende poco persuasiva la censura in cassazione
- La particolare tenuita del fatto e' un accertamento di merito fondato sulla condotta concreta e sulle conseguenze; le contestazioni generiche sul punto difficilmente superano il vaglio di legittimita
- La Corte di cassazione ha il potere di rilevare d'ufficio l'illegalita della pena quando la sanzione applicata sia diversa da quella prevista dalla legge o ecceda il massimo edittale, e puo' annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio indipendentemente dall'ammissibilita del ricorso
- Se la fattispecie rientra nella competenza del giudice di pace, l'applicazione di pena detentiva e' illegittima; in tali casi e' necessario il rinvio per il nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio
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