Cassazione Penale, Sentenza n. 20506/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP. La Procura ha censurato il riesame per violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva superato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari basandosi prevalentemente sul decorso del tempo e sull'assenza di elementi probatori che l'associazione avesse operato oltre agosto 2021, senza esaminare adeguatamente la personalità dell'indagato, la sua integrazione nella struttura associazionistica e la persistenza di contatti con un sodale fino a giugno 2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, perché il giudice del riesame ha motivato in modo insufficiente il superamento della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo considerato quasi esclusivamente il dato temporale senza valutare compiutamente altri elementi sintomatici della persistenza delle esigenze cautelari (continuità di frequentazione con un sodale, livello commerciale e matrice familiare dell'organizzazione, grado di inserimento nei circuiti criminosi).
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosciuta la presunzione relativa di attualità e concretezza delle esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi; tale presunzione può essere valutata alla luce del tempo trascorso, ma non è superata automaticamente dal mero decorso temporale: il giudice deve svolgere una valutazione complessiva degli elementi sintomatici della persistenza delle esigenze cautelari.
legge n. 47 del 2015
Richiamata come modifica normativa che rende necessario considerare espressamente il parametro temporale nelle valutazioni cautelari, pur senza escludere la necessità di valutare ulteriori elementi di pericolosità e di attualità del rischio.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. IV, 7 agosto 2025, n. 29237; Sez. III, 29 aprile 2021, n. 16357; Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 9041)
Richiamati principi consolidati secondo cui la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari richiede un esame complessivo che consideri modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e grado di inserimento nei circuiti criminali; il tempo 'silente' è un elemento importante ma non determinante se non macroscopicamente dilatato.
Massime di principio
- La sussistenza di gravi indizi determina una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); il giudice deve motivare con riferimento a questa presunzione prima di ritenerla superata.
- Il decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura è un elemento da valutare, ma da solo non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari, salvo che il lasso temporale sia macroscopicamente dilatato e non vi siano altri segnali di pericolosità.
- Il giudice della cautela deve fare una valutazione complessiva che includa: modalità delle condotte contestate, personalità e storia dell'indagato, persistenza di contatti con sodali, contesto socio-ambientale (es. livello commerciale dell'organizzazione, matrice familiare), e grado di inserimento nei circuiti criminali.
- La persistenza di frequentazioni con soggetti della stessa associazione o elementi che suggeriscono stabilità organizzativa possono integrare elementi sintomatici della perdurante esigenza cautelare e giustificare la custodia in carcere.
- La motivazione del provvedimento di riesame deve essere adeguata e specifica: omissioni o argomentazioni superficiali sul superamento della presunzione cautelare possono comportare l'annullamento con rinvio.
- In situazioni analoghe, il difensore può chiedere il riesame sottolineando elementi attenuanti e l'assenza di segnali attuali di pericolosità; la Procura deve invece evidenziare elementi fattuali che dimostrino l'attualità del pericolo di reiterazione.
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