Cassazione Civile, Sentenza n. 2817/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'illegittimità di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione redditi di capitale non dichiarati, derivanti da disponibilità finanziarie depositate presso la HSBC Private Bank di Ginevra (emersi dalla cosiddetta "lista Falciani"). Questione giuridica centrale: se il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-bis del D.L. 78/2009 si applichi anche agli accertamenti fondati sulla presunzione di fruttuosità di cui all'art. 6 del D.L. 167/1990 (come sostenuto dall'Agenzia) o soltanto agli accertamenti fondati sulla presunzione di cui all'art. 12, comma 2 (come ritenuto dalla CTR).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 del D.L. 78/2009 abbiano natura procedimentale (principio "tempus regit actum") e quindi si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore; di conseguenza il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento è applicabile anche agli accertamenti fondati sull'art. 6 del D.L. 167/1990. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame; la Corte ha inoltre disposto le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 78/2009, art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter (conv. L. 102/2009)
La Corte ha interpretato i commi 2-bis e 2-ter come norme di natura procedimentale (non sostanziale) e quindi soggette al principio "tempus regit actum", con applicabilità anche ai periodi anteriori alla data di entrata in vigore; invece la presunzione di evasione di cui al comma 2 è considerata norma di natura sostanziale e non retroattiva.
D.L. 167/1990, art. 6
La presunzione di fruttuosità disciplinata dall'art. 6 è compatibile con l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-bis del D.L. 78/2009; pertanto gli accertamenti fondati su art. 6 possono beneficiare del prolungamento dei termini di decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Motivazione della censura in Cassazione: vizio di interpretazione normativa (violazione di norma di diritto) relativo all'applicazione dei termini di decadenza.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra norme sostanziali e norme procedimentali: le norme procedimentali (quando così interpretate) possono applicarsi retroattivamente secondo il principio "tempus regit actum", mentre le norme sostanziali no.
- Il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 D.L. 78/2009 va considerato di natura procedimentale e, pertanto, può operare anche per periodi anteriori alla loro entrata in vigore; ciò vale anche quando l'accertamento si fonda su presunzioni diverse da quella dell'art. 12, comma 2 (es. art. 6 D.L. 167/1990).
- Nei contenziosi su accertamenti basati su dati esteri (es. "lista Falciani") verificare sempre la motivazione formale dell'avviso: se l'atto richiama l'art. 6 D.L. 167/1990 il raddoppio dei termini è applicabile.
- Per il contribuente che invoca la decadenza occorre controllare la corretta applicazione dei termini aumentati; un rigetto basato su interpretazione restrittiva dei commi 2-bis/2-ter può essere impugnato in Cassazione con buone probabilità di successo.
- In presenza di norme introdotte successivamente al periodo d'imposta contestato, valutare se la norma è di ordine procedimentale (applicabile retroattivamente) o sostanziale (non retroattiva): questa classificazione è cruciale per la decisione sulla decadenza e sulla validità dell'accertamento.
- In caso di rinvio per nuovo esame, la nuova valutazione deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione; gli elementi di fatto già acquisiti potranno essere riesaminati alla luce della corretta qualificazione normativa dei termini.
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