Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11480/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

La controversia

Nel 2007 la promissaria acquirente convenne davanti al Tribunale di Imperia due comproprietarie chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica del preliminare del 25 novembre 2006, relativo a un compendio immobiliare, con riduzione del prezzo per il danno da inadempimento e per il minor valore dovuto a irregolarità edilizie. Le convenute eccepirono che il preliminare era stato sottoscritto soltanto da un terzo privo di poteri rappresentativi. La promissaria acquirente chiamò in causa quest’ultimo e formulò nei suoi confronti domanda risarcitoria. Il Tribunale condannò le convenute e il terzo a restituire le somme versate a titolo di caparra e acconto, respingendo le altre domande. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 24 luglio 2015, dichiarò tardivo l’appello contro il terzo, accolse quello contro le comproprietarie soltanto quanto alle spese e confermò nel resto il rigetto. Ritenne che l’acquirente sapesse che il terzo operava come mandatario senza rappresentanza; escluse che la diffida del 12 luglio 2007 e la proposta di vendita e transazione dell’8 aprile 2009 costituissero ratifica del preliminare; ritenne inoltre insussistenti i presupposti del trasferimento giudiziale e dell’affidamento incolpevole. Con il ricorso principale la promissaria acquirente ha dedotto: omesso esame del fatto che il terzo avrebbe sottoscritto la scrittura del 5 settembre 2006 per conto di una delle proprietarie, in forza di mandato a vendere; violazione dell’art. 1339 c.c. per il mancato riconoscimento della ratifica sulla base dei successivi atti e dell’incasso complessivo di euro 30.000; violazione degli artt. 1338, 1339 e 1398 c.c., sostenendo di avere confidato senza colpa nell’apparenza dei poteri rappresentativi e di avere diritto al risarcimento, anche in ragione della conoscenza delle irregolarità edilizie da parte delle controparti; violazione degli artt. 112, 170, 325 e 330 c.p.c. quanto alla tardività dell’appello notificato al terzo, assumendo che non fosse stato comunicato il mutamento di indirizzo professionale del suo difensore. Il terzo ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla rimessione in termini.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale e ha rigettato i primi tre, dichiarandoli infondati o inammissibili. Ha stabilito che, essendo la domanda risarcitoria contro il terzo proposta in via subordinata e dipendendo dall’esito della domanda principale, sussisteva litisconsorzio necessario processuale: la notificazione dell’appello al terzo presso il nuovo indirizzo del difensore doveva quindi essere effettuata per integrare il contraddittorio. La statuizione di tardività dell’appello contro il terzo è stata cassata limitatamente a tale rapporto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda risarcitoria e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra quelle parti. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Quanto alle comproprietarie, la Corte ha confermato il rigetto delle pretese: la censura sulla ratifica era inammissibile per difetto di specificità, poiché gli atti invocati non erano stati trascritti nel ricorso; la doglianza sull’omesso esame non era decisiva, anche perché la spendita del nome del rappresentato da parte del preteso rappresentante non basta a configurare l’apparenza senza un comportamento colposo del rappresentato; la pretesa risarcitoria verso le proprietarie non era fondata alla luce dell’accertamento di merito secondo cui l’acquirente era consapevole che il terzo agiva senza rappresentanza. La ricorrente è stata condannata a pagare alle comproprietarie le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., – sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto ad substantiam per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, che consiste nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e quindi l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti – mentre può fondare la richiesta risarcitoria nei confronti del falsus procurator e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito (ex plurimis, Cass. 18/01/2017, n. 1192).

    L’apparenza dei poteri rappresentativi non consente al promissario acquirente di ottenere l’esecuzione specifica del preliminare se manca la procura scritta richiesta ad substantiam: il terzo deve chiedere che i poteri siano documentati. L’apparenza può invece rilevare per la domanda risarcitoria contro il falsus procurator e il falsamente rappresentato, quando elementi esteriori e obiettivi giustifichino incolpevolmente la convinzione dell’esistenza dei poteri.

  • art. 1338 c.c.

    Per un verso, una volta esclusa la riferibilità del contratto alle rappresentate – quanto meno per la M. – neppure si può porre una questione di applicabilità dell’art. 1338 c.c., con riferimento alla conoscenza dell’irregolarità edilizia di alcuni beni del compendio immobiliare.

    Esclusa la riferibilità del contratto alle asserite rappresentate, non può essere invocata, nei loro confronti, la responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c. sulla base della conoscenza di irregolarità edilizie relative ai beni.

  • art. 1339 c.c.

    Riguardo alla prima questione, premesso che la ratifica di un contratto soggetto a forma scritta richiede, a sua volta, uno scritto che valga almeno implicitamente a manifestare la volontà del rappresentato di fare propria l’attività del falsus procurator (ex plurimis, Cass. 25/210/2010, n. 21844), si deve rilevare la carenza di specificità del motivo non essendo trascritti nel ricorso gli atti che, in assunto, avrebbero costituito ratifica del preliminare.

    La ratifica di un contratto soggetto a forma scritta deve risultare da uno scritto idoneo, anche implicitamente, a manifestare la volontà del rappresentato di fare propria l’attività del falsus procurator. In sede di cassazione la censura relativa alla ratifica deve inoltre indicare specificamente e trascrivere gli atti invocati.

  • art. 1398 c.c.

    Il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., – sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto ad substantiam per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, che consiste nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e quindi l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti – mentre può fondare la richiesta risarcitoria nei confronti del falsus procurator e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito (ex plurimis, Cass. 18/01/2017, n. 1192).

    La tutela risarcitoria connessa alla rappresentanza apparente può essere riconosciuta nei confronti del falsus procurator e del falsamente rappresentato se elementi esteriori e obiettivi giustificano la convinzione che i poteri siano stati conferiti. Nel caso concreto, tuttavia, l’accertamento di merito secondo cui l’acquirente conosceva l’assenza di rappresentanza ha escluso l’affidamento incolpevole.

  • art. 1392 c.c.

    Il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c., – sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto ad substantiam per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, che consiste nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e quindi l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti – mentre può fondare la richiesta risarcitoria nei confronti del falsus procurator e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito (ex plurimis, Cass. 18/01/2017, n. 1192).

    La Corte richiama il requisito della forma scritta della procura rappresentativa per la conclusione del preliminare immobiliare e ne fa derivare l’onere del terzo di chiedere l’esibizione dell’atto che documenta i poteri.

  • art. 112 c.p.c.

    L’azione risarcitoria della L. nei confronti del G. è stata proposta in via subordinata rispetto alla domanda di tesi, e quindi dipendente dal relativo esito.

    La disposizione è richiamata tra le norme denunciate dalla ricorrente, ma la Corte accoglie il motivo per la necessità processuale di integrare il contraddittorio in ragione della dipendenza tra le domande, senza enunciare una specifica interpretazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 170 c.p.c.

    L’azione risarcitoria della L. nei confronti del G. è stata proposta in via subordinata rispetto alla domanda di tesi, e quindi dipendente dal relativo esito. Il rapporto di dipendenza comportava il litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass. 19/04/2016, n. 7732; Cass. 26/01/2010, n. 1535), e perciò la notifica dell’atto di appello al G., presso lo studio del difensore al nuovo indirizzo, avrebbe dovuto avvenire a fini di integrazione del contraddittorio.

    La Corte non sviluppa una regola autonoma sull’art. 170 c.p.c.; decide che, per la dipendenza tra domanda principale e domanda risarcitoria subordinata, la notificazione dell’appello al terzo era necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio.

  • art. 325 c.p.c.

    L’azione risarcitoria della L. nei confronti del G. è stata proposta in via subordinata rispetto alla domanda di tesi, e quindi dipendente dal relativo esito. Il rapporto di dipendenza comportava il litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass. 19/04/2016, n. 7732; Cass. 26/01/2010, n. 1535), e perciò la notifica dell’atto di appello al G., presso lo studio del difensore al nuovo indirizzo, avrebbe dovuto avvenire a fini di integrazione del contraddittorio.

    La Corte non formula una specifica interpretazione del termine d’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c.; accoglie la censura relativa alla mancata considerazione della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo.

  • art. 330 c.p.c.

    L’azione risarcitoria della L. nei confronti del G. è stata proposta in via subordinata rispetto alla domanda di tesi, e quindi dipendente dal relativo esito. Il rapporto di dipendenza comportava il litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass. 19/04/2016, n. 7732; Cass. 26/01/2010, n. 1535), e perciò la notifica dell’atto di appello al G., presso lo studio del difensore al nuovo indirizzo, avrebbe dovuto avvenire a fini di integrazione del contraddittorio.

    La Corte non enuncia un’autonoma regola sull’art. 330 c.p.c.; ritiene necessario notificare l’appello al terzo, presso lo studio del difensore al nuovo indirizzo, per integrare il contraddittorio.

Massime di principio

  • La ratifica di un contratto soggetto a forma scritta deve risultare da uno scritto che manifesti, anche implicitamente, la volontà del rappresentato di fare propria l’attività del falsus procurator. In cassazione, chi invoca la ratifica deve trascrivere gli atti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La rappresentanza apparente non deriva dalla sola spendita del nome del preteso rappresentato: occorre un comportamento colposo di quest’ultimo che abbia determinato nel terzo una ragionevole convinzione circa l’effettivo conferimento dei poteri.
  • Se la procura necessaria per concludere un preliminare immobiliare deve essere scritta ad substantiam, il promissario acquirente che intenda ottenere l’esecuzione specifica non può supplire alla mancanza della procura invocando l’apparenza; deve chiedere la giustificazione dei poteri e l’esibizione dell’atto scritto.
  • La rappresentanza apparente può fondare una domanda risarcitoria contro il falsus procurator e il falsamente rappresentato quando elementi esteriori e obiettivi giustifichino l’affidamento del terzo sull’effettivo conferimento dei poteri; tale tutela non opera se l’accertamento di merito esclude che l’affidamento fosse incolpevole.
  • Quando una domanda risarcitoria è proposta in via subordinata rispetto a una domanda principale ed è da questa dipendente, il rapporto tra le domande comporta litisconsorzio necessario processuale; l’appello deve essere notificato anche alla parte interessata al fine di integrare il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamentoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.