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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26634/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, aveva rideterminato la pena nei confronti di tre imputati per reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e altri già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Genova. I ricorsi contestavano, da un lato, la motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione, l'omessa esplicitazione dei criteri di calcolo e l'equiparazione del trattamento sanzionatorio nonostante la diversità di posizione di uno degli imputati, privo di recidiva; dall'altro, si deduceva la violazione del principio devolutivo e l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, ritenuto privo di un petitum sufficientemente determinato o comunque eccedente rispetto ai limiti dell'impugnazione. Per due imputati si censurava inoltre la decisione sulle attenuanti generiche e sulla continuazione, sostenendo che il giudice di appello avesse interpretato in modo errato la sentenza di primo grado e avesse operato una nuova, autonoma determinazione della pena non sorretta da adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei limiti indicati, ha escluso l'inammissibilità radicale dell'appello del pubblico ministero, ma ha accolto le doglianze relative al vizio di motivazione e alla violazione dell'effetto devolutivo nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, affinché proceda a un nuovo esame della pena, individuando correttamente il reato più grave, quantificando in modo intellegibile gli aumenti per i reati-satellite e valutando l'incidenza dell'art. 81, quarto comma, c.p. nel rispetto dei limiti dell'impugnazione. È rimasta assorbita la censura sulle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina della continuazione impone di individuare il reato più grave, determinare la pena-base e poi quantificare separatamente gli aumenti per i reati-satellite; il giudice di appello non può rimodulare la pena in modo svincolato dalle censure devolute e senza motivazione intelligibile sugli aumenti.

  • art. 81, quarto comma, c.p.

    Per gli imputati recidivi la determinazione della pena nella continuazione deve tener conto del limite minimo di aumento previsto dalla norma, con motivazione espressa sulla sua incidenza nel caso concreto.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata e specifica rileva ai fini dell'applicazione del regime aggravato richiamato dall'art. 81, quarto comma, c.p.

  • art. 597 c.p.p.

    Il giudice di appello non può oltrepassare i limiti del devolutum sostituendo alla verifica richiesta dall'impugnazione una nuova costruzione autonoma della pena, specie se sfavorevole all'imputato.

  • art. 581 c.p.p.

    L'impugnazione del pubblico ministero non è stata ritenuta radicalmente inammissibile perché conteneva censure riconoscibili, specifiche e sufficientemente determinate.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena richiede l'esplicitazione degli elementi valutativi rilevanti, così da rendere controllabile la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Le difese hanno proposto i ricorsi nei modi e nei termini indicati dalla disposizione per l'enunciazione dei motivi.

Massime di principio

  • Nella disciplina della continuazione il giudice deve motivare in modo intellegibile sia sull'individuazione del reato più grave sia sulla quantificazione degli aumenti per i singoli reati-satellite; non è sufficiente indicare il solo risultato finale della pena.
  • Il controllo di legittimità sulla pena richiede che il percorso argomentativo consenta di verificare il rispetto dell'art. 81 c.p., evitando che la continuazione si traduca in un cumulo materiale surrettizio.
  • L'effetto devolutivo dell'impugnazione consente al giudice di appello di intervenire sul trattamento sanzionatorio solo nei limiti delle specifiche censure formulate; è illegittima una riedizione autonoma e non adeguatamente motivata della pena.
  • L'impugnazione del pubblico ministero è ammissibile se contiene censure specifiche e riconoscibili sulla motivazione o sulla corretta applicazione della disciplina della continuazione, anche se non formula una richiesta espressa di rideterminazione complessiva della pena.
  • Quando la posizione degli imputati non è omogenea, il giudice deve dare conto delle differenze rilevanti ai fini della dosimetria, come la recidiva, non potendo applicare trattamenti sostanzialmente identici senza spiegazione.
  • Se la questione principale riguarda la corretta determinazione della pena, le doglianze ulteriori che dipendono da essa, come quelle sulle attenuanti generiche, restano assorbite e saranno riesaminabili nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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