Cassazione Penale, Sentenza n. 27548/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per due episodi di riciclaggio, commessi nell'esercizio dell'attività professionale, aventi ad oggetto denaro proveniente da truffe ai danni di clienti di uno studio di infortunistica stradale con cui l'imputato collaborava. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi motivazionali sulla configurabilità del riciclaggio, sostenendo che non fosse provata né la provenienza delittuosa del denaro né la consapevolezza dell'imputato, e che mancasse il dolo eventuale; chiedeva in sostanza la riqualificazione del fatto in trasferimento fraudolento di valori; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sull'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., ritenuta illegittima perché già esclusa in primo grado e non riattivabile; 3) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per il diniego delle attenuanti generiche e per l'applicazione dell'aggravante teleologica; 4) violazione di legge sulla confisca, disposta per un importo superiore a 940.000 euro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile in cassazione la deduzione dell'assenza del dolo eventuale perché la questione non era stata tempestivamente devoluta con l'atto di appello e non può essere introdotta per la prima volta in legittimità, neppure tramite motivi nuovi, trattandosi di un punto diverso da quello originariamente devoluto. Ha invece accolto, nei limiti indicati, le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca: ha ritenuto erroneo il richiamo alla permanenza dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., già esclusa in primo grado; ha ritenuto non corretta anche la motivazione sull'aggravante teleologica, perché fondata in modo improprio sulla mera previsione programmatica di attività di riciclaggio nell'ambito dell'associazione per delinquere, senza la necessaria specifica finalizzazione del singolo fatto; ha inoltre accolto il motivo sulla confisca, affermando che la confisca di valore ex art. 648-quater c.p. non può eccedere il profitto effettivamente conseguito dal singolo riciclatore e deve essere parametrata al vantaggio patrimoniale concretamente ottenuto. Ne è derivato l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma limitatamente alla circostanza aggravante, alla circostanza attenuante ex art. 648-bis, comma 4, c.p., al trattamento sanzionatorio e alla confisca; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Norma incriminatrice del riciclaggio; la Corte ribadisce che il tema dell'elemento soggettivo e della qualificazione giuridica del fatto deve essere specificamente devoluto in appello per poter essere scrutinato in cassazione.
art. 648-bis, comma 4, c.p.
Viene in rilievo per il trattamento sanzionatorio; la Corte censura il diniego fondato sull'erroneo presupposto della permanenza di un'aggravante già esclusa.
art. 648-quater c.p.
Disciplina la confisca obbligatoria per i delitti di riciclaggio; la Corte afferma che la misura deve essere commisurata al profitto/prodotto/prezzo effettivamente riferibile al singolo autore e non può superare il vantaggio patrimoniale concretamente conseguito.
art. 61 n. 2 c.p.
Richiamato in relazione all'aggravante teleologica, che non può essere desunta in modo generico dalla previsione programmatica di condotte criminose nell'ambito di un'associazione per delinquere.
art. 61 n. 5 c.p.
Circostanza aggravante erroneamente considerata come persistente dalla Corte di appello, nonostante fosse stata esclusa dal primo giudice.
art. 62-bis c.p.
Richiamato nel contesto del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche, la cui sorte viene assorbita dall'annullamento parziale sul punto.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato per il controllo sulla motivazione; la Corte nega però la possibilità di utilizzare il vizio motivazionale per introdurre in cassazione questioni non devolute in appello.
art. 603 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, ma la Corte osserva che la pretesa riqualificazione richiederebbe valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.
art. 606 c.p.p.
Norma sui motivi di ricorso; la Corte richiama in particolare i limiti dell'impugnazione di legittimità e l'inammissibilità di questioni non dedotte in appello.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Usato per ribadire che la Corte di cassazione non può esaminare questioni nuove non devolute al giudice di appello.
art. 581, lett. a, c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 585 c.p.p. per delimitare l'oggetto dei motivi nuovi, che devono riferirsi ai capi o punti già enunciati nell'originario atto di gravame.
art. 585, comma 4, c.p.p.
I motivi nuovi possono solo integrare quelli originari e non introdurre un nuovo thema decidendum estraneo all'appello.
art. 512-bis c.p.
Norma evocata dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto da riciclaggio a trasferimento fraudolento di valori.
art. 648-ter.1 c.p.
Richiamato solo in via argomentativa difensiva, come possibile diversa qualificazione teorica di una parte della condotta.
art. 652-bis c.p.
Non presente nel testo; omissione evitata.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile un vizio motivazionale su un punto che non sia stato specificamente devoluto con i motivi di appello: il controllo di legittimità resta circoscritto ai capi e ai punti effettivamente investiti dal gravame.
- I motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. possono solo sviluppare o precisare questioni già comprese nell'originario atto di appello; non possono introdurre un diverso tema di indagine, anche se la Corte territoriale abbia incidentalmente trattato la questione.
- La colpevolezza e, in particolare, l'elemento soggettivo del reato costituiscono un punto distinto della decisione rispetto all'accertamento del fatto e alla sua attribuzione all'imputato: ciascun profilo deve essere autonomamente contestato nei mezzi di impugnazione.
- La riqualificazione del fatto in sede di legittimità è possibile solo nei limiti in cui il fatto storico sia già stato compiutamente accertato nei giudizi di merito; non può fondarsi su nuove valutazioni fattuali, specie se attinenti all'elemento psicologico.
- L'aggravante teleologica richiede la specifica finalizzazione del singolo episodio delittuoso a un ulteriore reato o scopo, non essendo sufficiente un generico programma criminoso o la mera struttura dell'associazione per delinquere.
- La confisca di valore in materia di riciclaggio ha natura sanzionatoria e deve rispettare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità: l'ablazione non può eccedere il profitto effettivamente conseguito dal singolo autore.
- Quando il reato presupposto e il reato di riciclaggio sono commessi da soggetti diversi, la confisca non può automaticamente colpire l'intero ammontare delle somme movimentate, ma deve essere perimetrata sul vantaggio patrimoniale concretamente riferibile al riciclatore.
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