Sentenza del 12/06/2019 n. 5248 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 180/2019 RISCOSSIONE - CARTELLE DI PAGAMENTO - ISCRIZIONE IPOTECA - Mancata comunicazione preventiva - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente è nulla, poiché viola l'obbligo dell'Amministrazione di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa prima dell'adozione della misura cautelare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'iscrizione ipotecaria eseguita senza una preventiva comunicazione. Tale comunicazione è necessaria per consentire al contribuente di conoscere l'intenzione dell'Amministrazione, instaurare un contraddittorio endoprocedimentale e, entro 30 giorni, presentare osservazioni, contestare la pretesa oppure provvedere al pagamento del dovuto.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca a garanzia di un debito tributario, l'Amministrazione o l'agente della riscossione deve informare preventivamente il contribuente.
- La comunicazione preventiva deve consentire un termine di 30 giorni per presentare osservazioni, contestare la pretesa o pagare il debito.
- L'omissione della comunicazione preventiva comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto lede il diritto di difesa e il contraddittorio endoprocedimentale.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la misura dimostrando che l'iscrizione è stata eseguita senza il previo avviso e senza la possibilità di intervenire nel procedimento.
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