Sentenza n. 1554/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi, disposta con decreto rettorale del 7 maggio 2024, e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il docente ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2024 e gli atti del Collegio di disciplina, dopo essere stato sanzionato con la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi, con corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio durante la sospensione. Gli addebiti riguardavano condotte ostili e inquisitorie verso una specializzanda, interferenze nella sua vita privata e decisioni organizzative che avrebbero pregiudicato il suo percorso formativo. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10, commi 2 e 5, l. 240/2010, perché tra la segnalazione protocollata il 13 giugno 2023 e l’avvio disciplinare del 5 febbraio 2024 sarebbero trascorsi più di trenta giorni e perché sarebbe stato superato il termine massimo di 180 giorni; 2) violazione della disciplina universitaria e del Codice etico per la duplicazione di un procedimento etico e di uno disciplinare relativi alla medesima segnalazione; 3) genericità e insufficiente motivazione della contestazione, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, anche per la mancata indicazione chiara dei fatti e delle norme violate; 4) violazione dell’art. 10, comma 3, l. 240/2010 per mancata informazione sulle accuse e sulle prove, mancata verbalizzazione dell’istruttoria e omessa audizione di alcuni colleghi; 5) travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità delle valutazioni del Collegio di disciplina, in particolare quanto al significato probatorio di alcune frasi attribuite al docente e alla proporzionalità della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e cinque i motivi. Sul termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, l. 240/2010, ha ritenuto che la segnalazione iniziale non contenesse ancora gli elementi sufficienti per formulare un addebito circostanziato: la piena conoscenza rilevante era maturata all’esito dell’attività della Commissione Etica, al più tardi con la deliberazione del Senato Accademico del 30 gennaio 2024. L’avvio comunicato il 5 febbraio 2024 è quindi tempestivo; anche il termine di 180 giorni è stato rispettato, essendo il decreto finale del 7 maggio 2024. Ha escluso la duplicazione sanzionatoria, poiché la Commissione Etica aveva svolto attività istruttoria e non aveva irrogato alcuna sanzione, mentre l’unica misura adottata era quella disciplinare. Ha ritenuto la contestazione sufficientemente chiara quanto ai comportamenti ascritti e alle disposizioni ritenute violate; inoltre, la partecipazione del docente, le memorie e le audizioni dimostravano che il diritto di difesa era stato concretamente esercitato. Ha respinto anche la censura sulle prove e sulla verbalizzazione, rilevando che gli atti documentavano audizioni, acquisizioni istruttorie e la possibilità per l’interessato di conoscere gli elementi a carico; l’istruttoria era stata approfondita e verbalizzata. Infine, ha escluso travisamento, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza: la valutazione disciplinare si fondava sul quadro complessivo delle condotte e su elementi probatori adeguati, e la sospensione per quattro mesi risultava motivata e proporzionata. Il ricorso è stato integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l. 240/2010
Dunque, ai fini della piena “conoscenza dei fatti” in questione, sia che si ritenga come rilevante la data della deliberazione del Senato Accademico (30.1.2024), sia che si ritenga rilevante quella della deliberazione della Commissione Etica (8.1.2024), risulta in ogni caso rispettato il termine di 30 giorni di cui al comma 2 dell’art. 10 della legge n. 240/2010, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata assunta dalla Rettrice in data 5.2.2024.
Il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza sufficientemente completa e circostanziata dei fatti da parte dell’organo competente, non dalla mera ricezione di una segnalazione che richieda accertamenti preliminari; nella vicenda il termine è stato rispettato.
art. 10, comma 5, l. 240/2010
Conseguentemente, risulta rispettato anche il termine di 180 giorni di cui al comma 5 dell’art. 10 della legge n. 240/2010, atteso che il provvedimento finale è stato adottato dalla Rettrice in data 7.5.2024.
Il termine di 180 giorni decorre dalla data di avvio del procedimento disciplinare e, nel caso esaminato, è stato rispettato perché la decisione finale è stata adottata il 7 maggio 2024.
art. 10, comma 3, l. 240/2010
Dunque, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l’attività compiuta dal Collegio di Disciplina risulta essere stata debitamente verbalizzata ed era, quindi, regolarmente accessibile anche (e a maggior ragione) da parte del diretto interessato, il quale era perfettamente informato delle prove e delle accuse a suo carico.
La garanzia difensiva è rispettata quando l’attività istruttoria è verbalizzata e gli atti sono accessibili all’incolpato, che può così conoscere accuse e prove e interloquire nel procedimento.
art. 10 l. 240/2010
alla luce di tutti gli elementi emersi e in applicazione del principio proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare (…..) esprime il proprio parere circa l’applicazione al Prof. -OMISSIS-, Professore Associato afferente al Dipartimento di -OMISSIS-, della sanzione disciplinare della “sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro)”.
Nel procedimento disciplinare universitario il Collegio di disciplina esprime il parere sulla sanzione, valutandone proporzionalità e gradualità; la sanzione è adottata dall’organo competente secondo la procedura prevista.
art. 59 Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara
La Rettrice, pertanto, sottoponeva la questione al Senato Accademico ai sensi dell’art. 59 dello Statuto di Ateneo, secondo il quale “Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del Codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all’art. 58 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnicoamministrativo”;
La competenza sanzionatoria disciplinare prevale quando la condotta integri anche un illecito disciplinare; l’attività della Commissione Etica può costituire fase di accertamento e trasmissione degli atti, senza duplicare l’esercizio del potere sanzionatorio.
art. 58, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara
il comma 2 del suddetto art. 58, nel rispetto dell’art. 10 della legge n. 240 del 2010, dispone, invero, che “La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene avviata dal Rettore ed esercitata, conformemente al parere espresso dal Collegio di Disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di Amministrazione senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari non superiori alla censura sono irrogate dal Rettore, previo parere del Collegio di Disciplina”.
Per professori e ricercatori, il Rettore avvia la funzione disciplinare e il Consiglio di amministrazione la esercita conformandosi al parere del Collegio di disciplina, salvo le sanzioni non superiori alla censura, attribuite al Rettore.
art. 2 e art. 9 Codice Etico dell’Università degli Studi di Ferrara
Invero, all’esito delle proprie valutazioni, la Commissione Etica rilevava la fondatezza della denuncia sottoposta alla sua attenzione per violazione dell’art. 2 e dell’art. 9 del Codice Etico e inviava gli atti alla Rettrice per le determinazioni di competenza (cfr. verbale dell’8.1.2024 della Commissione Etica), nel rispetto dell’art. 16, comma 2, del Codice Etico di UniFe
La Commissione Etica accerta le violazioni del Codice Etico e ne dà notizia al Rettore per le successive determinazioni; tale accertamento istruttorio non equivale, da solo, all’irrogazione di una sanzione disciplinare.
art. 87 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
Dall’esame dei suddetti verbali emerge che il Collegio di Disciplina ha svolto una istruttoria approfondita, articolata e dettagliatamente verbalizzata.
La disposizione è richiamata quale riferimento per le sanzioni disciplinari applicabili al personale universitario; la valutazione della sanzione è stata formulata dal Collegio all’esito dell’istruttoria disciplinare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare universitario, il termine di trenta giorni per l’avvio decorre da quando l’autorità competente dispone di una conoscenza dei fatti sufficientemente chiara e circostanziata da consentire la formulazione dell’addebito; una segnalazione generica che richieda accertamenti preliminari non determina, da sola, la decorrenza del termine.
- La fase di accertamento della Commissione Etica e il successivo procedimento disciplinare non costituiscono duplicazione del potere sanzionatorio quando la prima si limita a istruire i fatti e a trasmettere gli atti, senza irrogare una sanzione, e l’unica misura punitiva è adottata dagli organi disciplinari competenti.
- La contestazione disciplinare è adeguata quando descrive in modo comprensibile ed essenziale le condotte addebitate e indica le disposizioni ritenute violate, consentendo all’incolpato di comprendere l’accusa e di predisporre la difesa; la partecipazione effettiva al procedimento e la presentazione di memorie sono elementi rilevanti per verificare l’assolvimento della funzione difensiva.
- La verbalizzazione dell’attività istruttoria e l’accessibilità dei verbali all’interessato consentono di conoscere accuse e prove e di esercitare il contraddittorio; non è fondata la censura di mancata informazione quando gli atti documentano audizioni, acquisizioni istruttorie e possibilità di interloquire.
- La valutazione della gravità dell’illecito e la graduazione della sanzione disciplinare appartengono alla discrezionalità dell’amministrazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento, e verifica comunque il rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.
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