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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33899/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente), disponendo il rinvio al Tribunale di Modena per nuovo giudizio in diversa persona fisica, affinché il giudice valuti e motivi sull'esercizio del potere di applicare la revoca o, in alternativa, la sospensione della patente alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida applicata dal Tribunale con sentenza ex art. 444 c.p.p.. Il difensore ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, sostenendo che l'art. 222, comma 2, del Codice della Strada non consente più l'automatica revoca quando non ricorrono le circostanze privilegiate e che il giudice deve poter valutare, anche nei casi non aggravati, la possibilità di applicare la sospensione della patente anziché la revoca.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento)

    la decisione sul patteggiamento non vincola il giudice circa le sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno applicate e motivate autonomamente

  • art. 590-bis cod. pen.

    delitto di lesioni personali stradali

    norma sostanziale del fatto contestato e riferimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida

    la disposizione è stata interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 come non più automaticamente obbligatoria: il giudice deve poter scegliere tra revoca e sospensione valutando la gravità della condotta quando non ricorrono le circostanze privilegiate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 19/02/2019

    dichiarazione di illegittimità nella parte in cui non consente al giudice di scegliere la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrano le circostanze privilegiate

    ha dichiarato che l'automatismo della revoca è incostituzionale; il giudice deve poter applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione valutando la gravità del fatto

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    consente l'impugnazione in cassazione per specifici motivi anche quando la sentenza è resa ex art. 444 c.p.p., nelle ipotesi non ricomprese nei limiti di cui all'art. 448 comma 2-bis

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    fissa limiti all'impugnabilità in cassazione delle sentenze ex art. 444 c.p.p.; tuttavia tali limiti non ostano all'impugnazione quando la doglianza riguarda sanzioni amministrative accessorie applicate autonomamente dal giudice

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4 n. 18942/2019 e Sez.4 n. 29179/2018)

    ribadisce che le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto alla pena ed esulano dall'accordo sulle parti, pertanto il giudice le applica indipendentemente dalla volontà delle parti

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione patente) hanno natura autonoma rispetto alla pena e devono essere applicate e motivate dal giudice indipendentemente dall'accordo delle parti nel patteggiamento.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice non è più obbligato ad applicare automaticamente la revoca della patente per i reati stradali quando non ricorrono circostanze aggravanti: può valutare l'applicabilità della sospensione in alternativa, motivando la scelta sulla base della gravità della condotta.
  • In caso di impugnazione in Cassazione di sentenze ex art. 444 c.p.p., le doglianze relative alle sanzioni amministrative accessorie possono essere ammesse anche se, per altri profili, sussistono limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448 c.p.p.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sola statuizione relativa alla sanzione accessoria e rinviare al giudice di merito per una nuova valutazione, senza rimettere in discussione l'intero accordo sulle parti.
  • Nelle situazioni analoghe il giudice di merito, al momento della determinazione della sanzione accessoria, deve esplicitare nel provvedimento la valutazione della gravità del fatto e le ragioni che giustificano la scelta tra revoca e sospensione della patente.
  • Difensore e parti dovrebbero sollevare in sede di merito argomentazioni concrete sulla non necessità della revoca (es. ridotta gravità, comportamento successivo, esigenze di reinserimento), perché la motivazione del giudice dovrà confrontarsi con tali elementi al momento della scelta della sanzione accessoria.

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