Regolamento (UE) 2025/856
Regolamento delegato (UE) 2025/856 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2025/856 adegua il regolamento delegato (UE) 2024/2910 per recepire una nuova raccomandazione adottata dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). L’intervento introduce una definizione di "Mar Nero" e una deroga all’obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero, vietando la cattura e la commercializzazione di esemplari sotto la taglia minima di 45 cm. Il testo mira a garantire coerenza tra gli obblighi internazionali assunti dall’Unione e il diritto dell’Unione, assicurando continuità giuridica.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 introducendo una deroga specifica all’obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero e una definizione di "Mar Nero" ai fini del regolamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e, più in generale, alle attività di pesca disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2024/2910 nell’ambito degli obblighi internazionali dell’Unione recepiti in attuazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La modifica riguarda specificamente il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) catturato nel Mar Nero, inteso come acque della sottozona geografica 29 della CGPM ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124. La deroga opera per il periodo di applicazione del regolamento, fino al 31 dicembre 2026. Non emergono ulteriori esclusioni espresse oltre a quelle derivanti dall’ambito materiale e geografico sopra indicato.
Modifica del regime CGPM sul rombo chiodato nel Mar Nero
Il regolamento delegato (UE) 2025/856 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910, adottato in attuazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. L’intervento risponde alla necessità di recepire nel diritto dell’Unione la raccomandazione GFCM/47/2024/8 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), al fine di mantenere la coerenza con gli obblighi internazionali dell’Unione e garantire continuità giuridica.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce l’obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura, applicabile alle attività di pesca nelle acque unionali o svolte da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque unionali non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 già recepiva gli obblighi internazionali nella zona di applicazione dell’accordo CGPM, prevedendo deroghe all’obbligo di sbarco in conformità alle raccomandazioni annuali della CGPM. Con la nuova raccomandazione adottata nel novembre 2024, si rende necessario adeguare la disciplina unionale per il rombo chiodato nel Mar Nero.
Ambito materiale e definizione territoriale
Il regolamento introduce, nell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/2910, una definizione espressa di "Mar Nero". Tale espressione indica le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM, come definita nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124. La precisazione è funzionale a delimitare con esattezza l’ambito geografico della nuova deroga e dei connessi divieti.
Regime speciale per il rombo chiodato
Il nuovo articolo 4 bis disciplina il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. La disposizione si applica agli esemplari di taglia inferiore a 45 cm di lunghezza totale, misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale, fissando tale misura come taglia minima di riferimento per la conservazione.
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento vieta:
- pescare il rombo chiodato come specie bersaglio;
- tenere a bordo gli esemplari sotto taglia;
- trasbordarli o trasferirli;
- sbarcarli;
- trasportarli;
- immagazzinarli;
- esporli;
- metterli in vendita.
La norma sostituisce quindi, per questa fattispecie, la logica dell’obbligo di sbarco con un divieto articolato di cattura e di gestione commerciale degli esemplari sotto la taglia minima.
Rapporto con la raccomandazione GFCM/47/2024/8
Il considerando centrale richiama la raccomandazione adottata nella 47a riunione annuale della CGPM, svoltasi dal 4 all’8 novembre 2024, che vieta di tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, immagazzinare, vendere ed esporre esemplari di rombo chiodato catturati nel Mar Nero di taglia inferiore a 45 cm. La modifica del regolamento delegato 2024/2910 mira a rendere il diritto dell’Unione coerente con tale raccomandazione e a garantire che l’obbligo di sbarco non si applichi ai pescherecci dell’Unione che partecipano a tali attività di pesca.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’esigenza di continuità giuridica segnalata nei considerando. Esso si applica fino al 31 dicembre 2026. La disciplina è dichiarata obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di "Mar Nero"
All’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/2910 viene aggiunto il punto 6, che definisce il "Mar Nero" come le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM, quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Deroga e divieti per il rombo chiodato nel Mar Nero
È inserito un nuovo articolo 4 bis che si applica al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di rombo chiodato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fissata a 45 cm di lunghezza totale misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale.
Coerenza con gli obblighi CGPM
La modifica recepisce la raccomandazione GFCM/47/2024/8 adottata nella 47a riunione annuale della CGPM (4-8 novembre 2024), che vieta una serie di operazioni relative al rombo chiodato di taglia inferiore a 45 cm nel Mar Nero. L’obiettivo è allineare il diritto dell’Unione alla decisione internazionale e modulare l’applicazione dell’obbligo di sbarco per i pescherecci dell’Unione interessati.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 31 dicembre 2026. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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